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FONDO NUOVE COMPETENZE: OK DELLA CORTE DEI CONTI

27 Ott 2020

In fase di conclusione l’iter di realizzazione del Fondo nuove competenze per la formazione dei lavoratori in azienda in casi di riorganizzazioni per le innovazioni produttive organizzative che si possono rendere necessarie a causa della recente crisi per il COVID-19.

Il Fondo Nuove competenze è stato istituito dal Decreto Rilancio e rifinanziato con risorse più che raddoppiate dal Decreto Agosto.

Il decreto attuativo è stato firmato lo scorso 17 settembre dai Ministri del Lavoro e dell’Economia ma solo il 22 ottobre è stato registrato con l’approvazione della Corte dei Conti.

Imminente quindi ora la pubblicazione in Gazzetta. A breve dovrà essere reso disponibile sul sito ANPAL l’avviso con le modalità di richiesta dei finanziamenti.

Il decreto prevede, ricordiamo, la possibilità di ottenere il finanziamento delle quote di retribuzione e contributi previdenziali dei lavoratori occupati nei percorsi formativi per nuove esigenze produttive dell’impresa, a seguito della crisi COVID, che possono prevedere anche riorganizzazioni dell’orario e del numero di dipendenti. Qualche dettaglio:

  1. sui progetti è necessaria la firma di accordi sindacali preventivi, che dovranno avvenire entro il 31 dicembre 2020. Tali accordi devono illustrare quali sono i fabbisogni di nuove competenze legati alla trasformazione dell’impresa oppure legati anche a promuovere l’occupabilità del lavoratore in altre aziende;
  2. i percorsi formativi finanziati con il Fondo nuove competenze dovranno iniziare prima della fine del 2020;
  3. potranno essere erogati da tutti gli enti accreditati, soggetti privati, università, istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l’istruzione per adulti, gli Istituti tecnici superiori, i centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’Istruzione, o organizzati in autonomia dalla stessa impresa che ha presentato domanda di contributo (sempre se previsto dall’accordo).

Per ottenere il finanziamento tali progetti devono specificare:

– numero di partecipanti,

– numero di ore previste comprese    nell’orario di lavoro (con limite massimo di 250 ore per lavoratore),

– possesso dei requisiti di capacità formativa per lo svolgimento del progetto,

– le attività dovranno concludersi entro 90 giorni dall’approvazione della domanda da parte di Anpal (120 giorni se coinvolti i fondi interprofessionali).

Anpal valuterà le richieste in collaborazione con le Regioni interessate che terranno conto della contestuale programmazione dei propri progetti di formazione continua. Sulla base del numero di domande accolte verrà stabilito l’importo massimo riconoscibile al datore di lavoro, distinto tra il costo delle ore di formazione e i relativi contributi previdenziali e assistenziali.

 

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