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RATIFICATA LA CONVENZIONE ILO 190 CONTRO LA VIOLENZA SUL LAVORO

03 Feb 2021

esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione.
La legge autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione ILO 190 approvata dall’Organizzazione internazionale del lavoro il 21 giugno 2019, autorizzandone la piena esecuzione nell’ordinamento italiano dal momento della sua entrata in vigore. La legge di ratifica appena approvata è in vigore invece dal 27 gennaio 2021.
La Convenzione ha l’obiettivo della protezione di ogni lavoratore di ogni tipologia e settore e il contrasto alla violenza che si verifichi “in occasione di lavoro, in connessione con il lavoro o che scaturiscano dal lavoro”.
Ratificando la convenzione gli Stati Membri Ilo sono tenuti ad adottare leggi che garantiscano il diritto alla parità e alla non discriminazione, a proibire la violenza e le molestie sul lavoro, a promuovere interventi contro la violenza e inclusivi che abbiano il fine ultimo di includere (articolo 4 della Convenzione 190):
“a) il divieto di violenza e molestie ai sensi di legge;
b) la garanzia che le politiche pertinenti contemplino misure per l’eliminazione della violenza e delle molestie;
c) l’adozione di una strategia globale che preveda l’attuazione di misure di prevenzione e contrasto alla violenza e alle molestie;
d) l’istituzione o il rafforzamento dei meccanismi per l’applicazione e il monitoraggio;
e) la garanzia per le vittime di poter accedere a meccanismi di ricorso e di risarcimento, come pure di sostegno;
f) l’istituzione di misure sanzionatorie;
g) lo sviluppo di strumenti, misure di orientamento, attività educative e formative e la promozione di iniziative di sensibilizzazione secondo modalità accessibili e adeguate;
h) la garanzia di meccanismi di ispezione e di indagine efficaci per i casi di violenza e di molestie, ivi compreso attraverso gli ispettorati del lavoro o altri organismi competenti”.
“Articolo 8. Ciascun Membro dovrà assumere misure adeguate atte a prevenire la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, ivi compreso:
a) il riconoscimento del ruolo determinante delle autorità pubbliche con riferimento ai lavoratori dell’economia informale;
b) l’identificazione, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, nonché attraverso altre modalità, dei settori o delle professioni e delle modalità di lavoro in cui i lavoratori e altri soggetti interessati risultino maggiormente più esposti alla violenza e alle molestie;
c) l’adozione di misure che garantiscano una protezione efficace di tali soggetti”.

 

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