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Pannelli fotovoltaici e centri storici sono compatibili

 

16 Apr 2025

Il Consiglio di Stato con la sentenza 2808/2025 ha bocciato il divieto della Soprintendenza della Città Metropolitana di Firenze ribadendo che fotovoltaico e centro storico non sono incompatibili.

Fotovoltaico centro storico, il caso
Il caso del fotovoltaico nel centro storico inizia quando il proprietario di un immobile richiede l’autorizzazione paesaggistica per l’esecuzione dei lavori di installazione di pannelli fotovoltaici.
La Soprintendenza dà parere negativo in quanto i pannelli fotovoltaici per quantità, visibilità e mancanza di qualunque elemento di mitigazione ambientale risultano incompatibili con il contesto paesaggistico di riferimento e spiega che potrà essere preso in considerazione un progetto che preveda la collocazione dei pannelli in altra parte della proprietà.
L’edificio su cui il proprietario vorrebbe installare il fotovoltaico si trova infatti in una zona che il Regolamento urbanistico comunale della Città di Firenze ha classificato come “tessuto storico o storicizzato prevalentemente seriale-spazio aperto”.
Il proprietario propone quindi delle misure di mitigazione, come l’utilizzo di pannelli non riflettenti. I pannelli sarebbero però stati di colorazione scura perché l’utilizzo di pannelli rossi, cioè dello stesso colore dei tetti, consentirebbe un rendimento inferiore.
La Soprintendenza ha nuovamente vietato la realizzazione dell’impianto fotovoltaico nel centro storico e il proprietario ha presentato ricorso.

La Soprintendenza non può vietare il fotovoltaico nel centro storico
Il Tar, in prima istanza, ha confermato il diniego, ma la situazione è cambiata con l’appello in Consiglio di Stato.
I giudici, con la sentenza 2808/2025 hanno ricordato che il passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce, infatti, un obiettivo di interesse nazionale e che non è più possibile applicare ai pannelli fotovoltaici categorie estetiche tradizionali, le quali condurrebbero inevitabilmente alla qualificazione di questi elementi come intrusioni.
Secondo il CdS, la presenza del fotovoltaico sul tetto, alla luce delle sopravvenute esigenze energetiche, non può essere più percepita in assoluto come fattore di disturbo visivo.
I giudici ritengono che la soluzione progettuale proposta dal proprietario consenta di minimizzare l’impatto del fotovoltaico sul tetto, che appare armonizzarsi con il contesto circostante.
Il Consiglio di Stato ha ribadito che la Soprintendenza ha un’ampia discrezionalità tecnica ma, nonostante ciò, ha l’obbligo di giustificare il diniego dell’autorizzazione paesaggistica. La Soprintendenza, invece, non ha esaminato nel merito la nuova soluzione proposta dal proprietario, né ha indicato eventuali modifiche progettuali.
Secondo i giudici, l’installazione del fotovoltaico sul tetto può essere vietata in modo assoluto solo nella “aree non idonee” individuate dalla Regione, mentre negli altri casi, la compatibilità dei pannelli fotovoltaici sul tetto deve essere esaminata caso per caso.
Sulla base di questi motivi, il Consiglio di Stato ha annullato il diniego.

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