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Obbligo pec amministratori: per alcune Camere di Commercio l’indirizzo può coincidere con quello della società

15 Apr 2025

A seguito delle indicazioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che si è espresso sull’obbligo di pec per gli amministratori, l’applicazione della normativa di riferimento e l’operatività della stessa ha manifestato una serie di criticità ed interrogativi tanto che Unioncamere ha ritenuto opportuno avviare ulteriori confronti con il Ministero ed alcune CCIAA sono intervenute inviando specifiche Comunicazioni alle Associazioni di categoria/Ordini professionali, con le quali sono state individuate soluzioni non totalmente concordanti con quelle previste dal Ministero.
In particolare si evidenzia che, tra le altre, le CCIAA del Triveneto, dopo aver confermato l’ambito di applicazione dell’obbligo in esame (amministratori di società di persone/capitali), le diverse modalità di gestione dell’adempimento in base alla data di costituzione (prima e dopo l’1.1.2025) e il blocco dell’iter della pratica in caso di inadempimento, diversamente da quanto previsto dal MiMiT prevedono che, nella prima fase di applicazione:
• la PEC dell’amministratore può coincidere con quella della società;
• per le società già costituite all’1.1.2025, la PEC dell’amministratore va comunicata in caso di presentazione della domanda di iscrizione di modifiche del contratto sociale dalle quali deriva la nomina/rinnovo della carica di un amministratore/liquidatore.

Nelle Comunicazioni delle CCIAA inoltre non trova conferma il termine del 30.6.2025 individuato dal MiMiT.

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