Nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Ricordiamo che con l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile 2025, repertorio atti n. 59/CSR, è stato approvato il nuovo testo della disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, previsto dall’art. 37, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Con l’approvazione dell’Accordo 59/CSR viene data attuazione a quanto previsto nel decreto legge 146/2021, il quale aveva previsto il riassetto e l’unificazione dei diversi accordi previgenti attuativi del D.Lgs. 81/2008 per quanto riguarda la formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti inclusa la formazione per datori di lavoro. Si realizza quindi l’unificazione in un unico provvedimento dell’intera disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’Accordo n. 59/CSR, verranno sostituiti integralmente i seguenti accordi:
1. Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, repertorio atti n. 221/CSR (artt. 34 e 37 D.Lgs. 81/2008).
2. Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, repertorio atti n. 223/CSR (art. 34, commi 2 e 3, del D.Lgs. 81/2008).
3. Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, repertorio atti n. 53/CSR (art. 73, comma 5, D.Lgs. 81/2008).
4. Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, repertorio atti n. 128/CSR (art. 32, D.Lgs. 81/2008).
5. Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, repertorio atti n. 153/CSR (chiarimenti e indicazioni operative sugli articoli 34 e 37 del D.Lgs. 81/2008).
Organizzazione della formazione
Il nuovo accordo interviene in materia, specificando i soggetti formatori dei corsi (anche di aggiornamento), inclusi i seminari e convegni, distinguendo 3 categorie:
• I soggetti “istituzionali” (i ministeri del Lavoro e della Salute; Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, INAIL, INL; università; Ordini e collegi professionali regolamentati);
• I soggetti “accreditati”;
• Gli altri soggetti, ossia i fondi interprofessionali di settore, nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione, nonché gli organismi paritetici inseriti nel repertorio nazionale (articolo 51, comma 1-bis, del Dlgs 81/2008) e le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale individuate sulla base di alcuni criteri.
L’Accordo prevede inoltre che con atto successivo, sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e sentita la Conferenza permanente Stato Regione, potranno essere definiti i requisiti minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti formatori. Con medesimo atto si potrà procedere all’istituzione di apposito repertorio/elenco nazionale.
Formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti
Per quanto riguarda i lavoratori è stato mantenuto il modello previgente basato sulla formazione generale – almeno 4 ore – e su quella specifica avente durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda, con il mantenimento del sistema dei codici Ateco. Per la formazione (aggiuntiva) dei preposti, il monte ore minimo sale dalle attuali 8 ore a 12 ore, articolate in 4 distinti moduli. Inoltre l’aggiornamento dei preposti passa da quinquennale a biennale. Per i datori di lavoro arriva l’obbligo di formazione in materia di salute e sicurezza per una durata di almeno 16 ore. Inoltre viene introdotta una disciplina specifica per la formazione dei lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto attualmente dall’articolo 2 del Dpr 177/2011.
Verifica dell’apprendimento
Uno degli elementi rilevanti della riforma è l’obbligo generalizzato di verifica dell’apprendimento finale, che diventa condizione necessaria per il rilascio dell’attestato. L’Accordo stabilisce che la verifica dell’apprendimento è obbligatoria per tutte le tipologie di formazione previste.
Regime transitorio
Da osservare, infine, che secondo quanto prevede la parte VII dell’Accordo, in fase di prima applicazione e comunque non oltre 12 mesi dalla sua entrata in vigore possono ancora «essere avviati i corsi secondo quanto previsto degli accordi Stato-Regioni abrogati, nonché dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore del presente accordo».
E’ infine importante ricordare che l’Accordo entra in vigore esclusivamente con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.