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NUOVE MISURE DI MONITORAGGIO FISCALE DAL 1° OTTOBRE 2020

 

28 Lug 2020

Con comunicato stampa pubblicato in data 21 luglio sul sito della Guardia di Finanza si rende noto che l’Agenzia delle Entrate e la GDF uniti nel contrasto alla evasione fiscale hanno firmato un nuovo Provvedimento congiunto riguardante le modalità e i termini relativi alle richieste di informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, sui rapporti ad esse collegate e sull’identità dei relativi titolari.

Il Direttore delle Entrate e il Comandante Generale della GDF in attuazione all’art. 2 del D.L. n.167/1990 (così come poi convertito con modificazioni) in tema di monitoraggio fiscale hanno siglato un nuovo provvedimento che sostituisce il precedente dell’8 agosto 2014 e sarà in vigore a partire dal 1° ottobre 2020.

Il provvedimento prevede la possibilità:

  • di richiedere agli intermediari e agli altri operatori finanziari le informazioni relative alle operazioni finanziarie da e verso l’estero di importo pari o superiore a 15.000 euro, anche per masse di contribuenti;
  • di richiedere agli operatori tenuti agli adempimenti antiriciclaggio l’identità dei titolari effettivi con riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti a esse collegati.

Le richieste di informazioni del primo tipo sono rivolte alle banche e agli altri intermediari finanziari, alle fiduciarie iscritte nell’albo di cui all’articolo 106 del Testo unico bancario, ai cambiavalute e ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale riguardo ai trasferimenti da e verso l’estero attuati attraverso bonifici, credito documentario, rimesse documentate, versamenti e prelievi, di banche o succursali estere, di contante o titoli al portatore.

La richiesta può essere fatta con riferimento ai clienti diversi dalle persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali ossia per quelli non ricompresi nelle trasmissioni annuali di dati di cui all’articolo 1 del Dlgs 167 del 1990.

Oggetto della richiesta sono le operazioni di importo pari o superiore a 15mila euro, che si tratti di una operazione unica o più operazioni che siano tra loro collegate.

La richiesta deve indicare:

  • l’ambito territoriale di riferimento,
  • il periodo temporale di riferimento, di durata massima non superiore a 12 mesi,
  • il codice della causale dell’operazione individuata tra le causali presenti nell’allegato al provvedimento in oggetto.

Il numero di potenziali destinatari delle richieste del secondo tipo, ossia relative all’identità dei titolari effettivi per specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate è invece più ampio.

Tale richiesta potrà essere inviata oltre che agli intermediari suddetti (ex art 3 commi 2,3 (lett. a e d), 5, anche ai mediatori creditizi, agli agenti in attività finanziaria, ai dottori commercialisti, avvocati, notai e revisori legali, agli altri operatori non finanziari come trustee, antiquari, commercianti di opere d’arte, operatori professionali in oro, mediatori immobiliari, soggetti che effettuano attività di custodia e trasporto di valori, che svolgono attività di mediazione civile e recupero crediti e prestatori di servizi di portafoglio digitale.

Stando al provvedimento congiunto i soggetti destinatari delle richieste sono tenuti a comunicare all’Anagrafe Tributaria l’indirizzo PEC che verrà iscritto nella sezione REI monitoraggio del Registro degli indirizzi.

 

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