Skip to content Skip to footer

La Corte di Cassazione, con Ordinanza 24 settembre 2020, n. 20130, ha stabilito che l’esenzione per la “vecchia IMU” sull’abitazione principale non spetta se entrambi i coniugi non risiedono e non dimorano abitualmente nello stesso immobile.

La Corte, infatti, superando quanto precisato dal MEF nella Circolare n. 3/2012, ha precisato che, ai fini dell’esenzione IMU per l’abitazione principale, non rileva che il cambio di residenza o di dimora di uno dei due coniugi sia giustificato da esigenze lavorative.

L’art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011, infatti, prevede espressamente che l’immobile può essere considerato abitazione principale se il possessore ed il suo nucleo familiare vi dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

 

Contattaci




    © 2026 Associazione Artigianato e PMI, in sigla Alpe Adria Imprese | C.F. 94057310263

    Privacy PolicyCookie Policy | Powered by VISYSTEM