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Con due distinte Risposte ad Interpello, l’Agenzia delle Entrate è tornata a fornire chiarimenti in merito alla fruizione del cd. “Bonus facciate” (art. 1, commi     219-223, Legge n. 160/2019).

Con Risposta ad Interpello 28 settembre 2020, n. 415, l’Agenzia ha infatti chiarito che gli interventi effettuati su una facciata non visibile dalla strada ad uso pubblico (nel caso specifico la parete posteriore dell’edificio), non possono essere agevolati con la detrazione in esame.

Tale orientamento è stato confermato con la successiva Risposta ad Interpello 29 settembre 2020, n. 418; in particolare è stato ribadito che il requisito della visibilità (anche parziale) dell’edificio dalla strada o suolo pubblico, è necessario non solo con rifermento alle facciate esterne, ma anche alle facciate interne dell’immobile (confinati con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni).

 

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