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Le cause di esclusione dagli Indici Sintetici di Affidabilità 2025 per l’anno d’imposta 2024

 

10 Giu 2025

Con la pubblicazione dei modelli ISA 2025 e dei modelli Redditi 2025 sono definite le cause di esclusione in vigore per l’anno d’imposta 2024 che, fondamentalmente, sono quelle ordinarie.
In particolare sono previste le seguenti 14 cause di esclusione:
• inizio dell’attività nel corso del periodo di imposta: questa causa si applica al periodo di imposta in cui il contribuente ha aperto la partita IVA, a prescindere dall’effettivo inizio dell’attività aziendale e dall’attivazione dell’impresa in Camera di Commercio;
• cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta: per la persona fisica il periodo di cessazione dell’attività è quello in cui questi chiude la propria posizione IVA; per una società soggetta a liquidazione, in conseguenza della quale avviene la scissione del periodo di imposta, la questione è più articolata.
• ammontare di ricavi superiore a 5.164.569 euro.
• periodo di non normale svolgimento dell’attività.
• contribuenti in regime forfetario, contribuenti in regime dei minimi e, in generale, contribuenti che “che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari”: i contribuenti che dichiarano il reddito attraverso il quadro LM del modello Redditi PF non dovranno esporre un codice di esclusione ISA, in quanto il quadro non ne prevede la compilazione; l’esposizione del codice, invece, servirà agli altri contribuenti che determinano il reddito con modalità non analitiche.
• “i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’ISA e, quindi, da quella prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l’attività esercitata”. Devono in ogni caso compilare e trasmettere (anche se non si applica) il modello ISA i contribuenti che esercitano in forma di impresa delle seguenti attività:
o attività degli studi di ingegneria (modello DK02U);
o attività degli studi legali (modello DK04U);
o servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro (modello DK05U);
o attività degli studi di architettura (modello DK18U);
o servizi veterinari (modello DK22U).
• “esercizio di 2 o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati”: in questo caso deve essere compilato e trasmesso il modello ISA di riferimento.
• “Enti del Terzo Settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell’art. 80 del Decreto Legislativo numero 117 del 3 luglio 2017”.
• “Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’articolo 86 del Decreto Legislativo numero 117 del 3 luglio 2017”.
• imprese sociali, di cui al Decreto Legislativo numero 112/2017.
• “società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi”.
• “imprese che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di Trasporto con taxi – codice attività 49.32.10 e di Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente – codice attività 49.32.20”.
• corporazioni dei piloti di porto.
• soggetti partecipanti a un gruppo IVA: in questo caso deve comunque essere compilato e trasmesso il modello ISA di riferimento.
“I modelli ISA devono essere presentati anche dai contribuenti che hanno aderito alla proposta di Concordato Preventivo Biennale per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025”.

Periodo di non normale svolgimento dell’attività
La definizione di periodo non normale svolgimento dell’attività può presentare un certo livello di indeterminatezza, motivo per cui le istruzioni dei modelli ISA 2025 propongono una elencazione di situazioni, si noti bene, “a titolo esemplificativo”, non esaustivo, indicative di uno svolgimento non normale dell’attività.
Può essere considerato un periodo di non normale svolgimento dell’attività:
• il periodo d’imposta in cui la società si trova in stato di liquidazione ordinaria, di liquidazione coatta amministrativa, o di fallimento;
• il periodo d’imposta in cui l’impresa non ha ancora iniziato l’attività prevista dall’oggetto sociale;
• il periodo d’imposta in cui l’attività non è stata esercitata in conseguenza della ristrutturazione dei locali aziendali;
• il periodo d’imposta in cui l’imprenditore, persona fisica o società, cede in affitto l’unica azienda;
• il periodo d’imposta in cui il contribuente sospende l’attività aziendale e ne dà pubblicità, in favore dei terzi, attraverso comunicazione in CCIAA;
• la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata, sempre che le 2 attività non siano ricomprese nel medesimo ISA;
• per i professionisti il periodo d’imposta in cui l’attività è stata interrotta, per la maggior parte dell’anno, in conseguenza di provvedimenti disciplinari;
• il periodo d’imposta in cui sono avvenuti eventi sismici, nel caso in cui:
o ci sono stati danni ai locali destinati all’attività, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili (lo stato deve essere attestato da perizie tecniche o dall’esito dei controlli della protezione civile);
o ci sono stati danni così rilevanti alle scorte di magazzino da causare la sospensione prolungata del ciclo produttivo (la condizione deve essere certificabile da perizia tecnica);
o il contribuente che non ha potuto accedere ai locali aziendali in quanto ricadenti in aree di divieto assoluto d’accesso per la maggior parte del periodo d’imposta successivo al terremoto (indipendentemente dai danni subiti);
o il contribuente che ha subito la sospensione dell’attività (o una riduzione significativa), in conseguenza del fatto di avere come principale o l’unico cliente un soggetto ubicato nell’area del sisma il quale, a sua volta, ha interrotto l’attività per la maggior parte del periodo d’imposta successivo al terremoto.

Prospetto multiattività
Sono esclusi dall’applicazione del modello ISA i contribuenti che esercitano 2 o più attività di impresa, quando i ricavi dichiarati dalle attività diverse dalla prevalente superano il 30% del totale dei ricavi.
Questi contribuenti, anche se non applicano l’ISA, sono comunque obbligati alla compilazione del modello, compreso del prospetto multiattività, per la sola acquisizione dei dati.

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