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LA FOLLIA DELLE TARGHE PROVA. Riceviamo e trasmettiamo da Casartigiani

 

09 Set 2020

Dopo la querelle di due anni fa, tra i Ministeri dell’Interno e quello dei Trasporti sulla possibilità di usarle su veicoli già immatricolati ma non assicurati, congelata in attesa di un parere del Consiglio di Stato che non è mai arrivato, a pronunciarsi, stavolta, è la Corte di Cassazione. Con una sentenza del 25 agosto scorso, la Suprema Corte ha stabilito un principio che avrà pesanti ripercussioni sul mondo della distribuzione automobilistica: “Dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato, che circoli con targa prova, deve rispondere solo l’assicuratore del veicolo e non l’assicuratore della targa di prova”. In pratica, in caso di incidente con una macchina usata non assicurata in vendita in una concessionaria o in un autosalone indipendente, il danno dovrà essere risarcito da chi lo ha provocato, cioè dal guidatore. Anche se sulla vettura era presente una targa prova. Un pronunciamento che cambia completamente lo scenario sul mercato delle auto di seconda mano vendute da professionisti e che costringerà gli operatori a cambiare radicalmente prassi consolidate da decenni: auto usate sempre assicurate e targa prova solo su quelle non ancora immatricolate.

 

La querelle tra Ministeri dell’Interno e quello dei Trasporti.

Di fatto con questa sentenza il Palazzaccio si allinea alla circolare con cui il Ministero dell’Interno, il 30 maggio 2018, aveva stabilito lo stesso principio. La stessa aveva indotto il Ministero dei Trasporti, di diverso avviso (“L’auto-rizzazione alla circolazione di prova può essere utilizzata, dai concessionari, commissionari, agenti di vendita e commercianti autorizzati di veicoli a motore e loro rimorchi, sia per i veicoli nuovi, sia per quelli da essi ritirati in permuta”, come si legge in una circolare del 2004), a sottoporre la questione al Consiglio di Stato, con conseguente decisione della Polizia Stradale di sospendere temporaneamente le sanzioni per circolazione senza assicurazione: “allo scopo di evitare effetti pregiudizievoli per l’attività degli operatori del settore”, si legge nella circolare della polizia stradale, tuttora valida, “non si procederà ad attività sanzionatorie nei confronti di veicoli già immatricolati ma privi di copertura assicurativa in circolazione con targa prova”. A prescindere dalla sospensione delle sanzioni, che il Ministero dell’Interno, conferma di voler mantenere, la targa prova, secondo la Cassazione, non copre le auto usate non assicurate. I venditori di auto usate, ma anche i loro clienti, non potranno non tenere conto del rischio, da oggi più concreto, che l’assicuratore della targa prova, in caso di sinistro con colpa, possa negare il risarcimento.

 

L’intervento del legislatore.

La questione sarebbe, in realtà, di facile soluzione. Basterebbe che il Parlamento si decidesse a esaminare un disegno di legge presentato il 14 novembre 2018, fermo in commissione trasporti alla Camera dal 30 gennaio 2019 (AC 1365 – “Disposizioni in materia di circolazione di prova dei veicoli”) che, modificando la norma che disciplina la circolazione dei veicoli in prova, prevede la possibilità di usare la targa prova anche sui veicoli già immatricolati, anche se privi della copertura assicurativa. Nel frattempo, potrebbe aprirsi una nuova opportunità per il settore delle assicurazioni, quella di proporre ai commercianti di auto usate prodotti assicurativi innovativi, cumulativi e dinamici, per i parchi di auto usate ritirate in permuta o ex aziendali o km zero sulle quali finora si è usata, per i test drive o la movimentazione tra i diversi show room dello stesso dealer, la targa prova con finalità di copertura assicurativa.

 

Casartigiani è già intervenuta a livello nazionale presso la motorizzazione ed il Ministero dei Trasporti, per il ripristino dello strumento di lavoro indispensabile per la categoria.

 

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