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Formazione nelle aziende agricole: regole per il credito d’imposta

 

04 Giu 2025

La scorsa settimana è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 1° aprile del Ministero dell’Agricoltura con le regole per il credito di imposta per la formazione nelle aziende agricole.
Per accedere al contributo sotto forma di credito d’imposta, i soggetti interessati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto, e quindi 30 giorni a partire dal 26 maggio, sarà approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, con definizione di contenuto, modalità di trasmissione e data, di invio che non può essere fissata oltre 30 giorni dall’emanazione del provvedimento, a partire dalla quale é effettuata la comunicazione.

1) Credito d’imposta formazione aziende agricole: quanto e a chi spetta
Il Decreto reca le disposizioni applicative per l’attribuzione, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, del contributo, sotto forma di credito di imposta, previsto dall’art. 6 della legge 15 marzo 2024, n. 36, in favore dei soggetti di cui all’art. 2 in relazione alle spese sostenute nell’anno 2024 per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa previsto, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2024.
Il credito di imposta concesso é pari all’80% delle spese effettivamente sostenute nell’anno 2024 e idoneamente documentate, fino ad un importo complessivo massimo di euro 2.500 per ciascun beneficiario.

Possono beneficiare del contributo gli imprenditori agricoli di età superiore a 18 anni e inferiore a 41 anni compiuti che hanno iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 36 del 2024.
Il requisito dell’età anagrafica deve essere posseduto al momento in cui le spese ammissibili si considerano sostenute.

2) Credito d’imposta formazione aziende agricole: spese ammissibili
Sono ammissibili le spese per la partecipazione a corsi di formazione effettivamente sostenute nel 2024, rientranti nelle seguenti categorie:
a) spese per l’acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, attinenti alla gestione dell’azienda agricola;
b) spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione alle iniziative di cui alla lettera a), fino a un importo massimo del 50% dell’ammontare delle spese di cui all’art. 1, comma 2.
Le spese si considerano effettivamente sostenute al momento del loro pagamento secondo le modalità indicate di seguito.
Ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione, le spese devono essere pagate attraverso conti correnti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentono la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o ricevuta.
E’ altresì richiesta l’esibizione di un attestato di frequenza del corso rilasciato dal soggetto erogante.
L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

3) Credito d’imposta formazione aziende agricole: utilizzo
Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui all’art. 4, comma 4, e, comunque, non prima della data di conclusione del corso di formazione.
L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo fruibile, determinato ai sensi dell’art. 4 del presente decreto, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale é presentata la comunicazione di cui all’art. 4, comma 1, del presente decreto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
Ai sensi dall’art. 6, comma 1, della legge n. 36 del 2024, il credito d’imposta può essere usufruito entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.
In caso di accertamento dell’insussistenza di uno dei requisiti previsti, ovvero qualora la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, il soggetto beneficiario decade dal credito d’imposta.

 

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