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COVID: TABELLE RISCHIO BIOLOGICO AGGIORNATE DAL RISTORI BIS

 

17 Nov 2020

Il Decreto Ristori BIS ha previsto all’art. 17 un importante aggiornamento al Testo Unico per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro D.Lgs 81/2008. Si tratta dell’aggiornamento delle tabelle  sull’esposizione ad agenti biologici e le relative procedure di contenimento per le attività che si svolgono in:

  • strutture sanitarie e strutture veterinarie, descritte dall’ allegato XLVII e
  • nei processi industriali, descritti all’allegato  XLVIII.

Le nuove misure di contenimento per le strutture sanitarie (art. 274 del TU), prevedono ad esempio l’obbligo che l’accesso al “sistema di funzionamento” avvenga tramite una “zona filtro”.

L’art 17 del Ristori Bis inoltre prevede espressamente  che  i contenuti  e le procedure sostanzialmente modificate, siano applicati “secondo la natura dell’attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell’agente biologico”.

Le nuove tabelle sono già  entrate  in vigore il 9 novembre scorso data di entrata in vigore del Decreto Legge Ristori Bis, ragion per cui  teoricamente si renderà necessario, per i datori di lavoro dei settori individuati:

  1. aggiornare al più presto il documento di valutazione del rischio in relazione alle modifiche delle misure di protezione dai rischi per il personale professionalmente esposto.
  2. Allo stesso modo diventa necessario prevedere la relativa adeguata formazione del personale secondo quanto previsto dall’art. 278 TU.

Vale la pena  ricordare che con  riguardo al T.U., la normativa vigente  punisce in via alternativa con la sanzione        dell’arresto o dell’ammenda, la condotta del datore di lavoro che ometta di effettuare la valutazione dei rischi derivanti dall’esposizione agli agenti biologici presenti nell’ambiente ai sensi dell’art. 282, co. 1 e 2, lett. a), T.U..

Inoltre, l’art. 55 co. 5, lett. a) prevede l’obbligo del datore di lavoro di informare i lavoratori circa il pericolo esistente, le misure predisposte e i comportamenti da adottare fornendo loro i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (oggi si chiamano mascherine).

Sempre secondo l’art. 55 T.U. il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria aziendale e richiedergli l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico. Tale osservanza delle norme e delle disposizioni di sicurezza deve essere anche richiesta ai singoli lavoratori che dovranno anche provvedere a seguire le norme in merito all’igiene. A fini meramente preventivi, infine, il datore di lavoro deve programmare le soluzioni possibili in caso di immediato pericolo per i lavoratori all’interno dell’azienda.

 

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