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Contributi Inarcassa per le società: approvato il regolamento

 

03 Giu 2025

Il Regolamento Generale Inarcassa del 2025, approvato il 15 aprile 2025, è stato approvato anche dai Ministeri vigilanti. L’entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2026.
Il testo disciplina l’iscrizione e gli obblighi previdenziali specifici delle società che offrono servizi di architettura e ingegneria.
Si applica a 3 tipologie di soggetti:
1. le Società di Ingegneria (società di capitali o cooperative con oggetto sociale tecnico),
2. le Società di Professionisti (costituite solo da iscritti agli albi professionali) e
3. le Società tra Professionisti (disciplinate dalla Legge 183/2011 e dal D.I. 34/2013, con presenza obbligatoria di professionisti iscritti in albi o elenchi).

1) Previdenza INARCASSA: gli obblighi di comunicazione
Tutte le società devono registrarsi presso gli archivi di Inarcassa e fornire annualmente, entro il 31 ottobre, dati aggiornati su PEC, volume d’affari e composizione societaria.
Inarcassa esercita attività di vigilanza ispettiva e di controllo incrociato, potendo richiedere documentazione, inviare questionari, e acquisire informazioni da Agenzia delle Entrate su dichiarazioni IVA e IRPEF. La comunicazione annuale deve includere anche eventuali accertamenti definitivi. Quando richiesto, inoltre, i soggetti devono certificare, le attività chiavi in mano e le operazioni a IVA differita.
Le comunicazioni sono obbligatorie anche in caso di assenza di attività o volume d’affari nullo.
1. ingegneri e architetti, siano essi soci, dipendenti o collaboratori.

2) Contributi INARCASSA società, sanzioni e vigilanza
Le società sono tenute ad applicare una maggiorazione percentuale (4% dal 2012 al 2024) sui corrispettivi rilevanti ai fini IVA come contributo integrativo da versare a Inarcassa, anche in caso di agevolazioni fiscali o mancato incasso.
Per le Società tra Professionisti, il calcolo avviene sulla quota di partecipazione dei soci iscritti agli albi. Il versamento avviene anche mediante modello F24 e in modalità telematica.
Allegata al testo è presente la tabella riepilogativa delle aliquote contributive integrative, fisse al 4% per gli anni dal 2012 al 2024.
Sono previste sanzioni per
• omessa o ritardata comunicazione (1.652 euro, aggiornati annualmente) e
• infedele dichiarazione (50% dei contributi evasi).
In caso di ritardato pagamento dei contributi, si applicano maggiorazioni mensili e interessi legati al tasso BCE.
Il Regolamento prevede inoltre prescrizioni e decadenze quinquennali per crediti e obblighi dichiarativi.
Per rimediare a irregolarità non ancora sanzionate, sono previsti:
• istituti di ravvedimento operoso (con riduzioni fino al 70%) e
• accertamento con adesione (con riduzioni fino al 70% per soggetti “virtuosi”).

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