Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha rilasciato le istruzioni operative in materia di obbligo di iscrizione nel registro delle imprese delle PEC, degli amministratori di società, obbligo previsto dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 860, L. n. 207/2024).
Da un punto di vista soggettivo, si ritengono esclusi gli amministratori delle forme societarie che non svolgono attività commerciali:
Solo gli amministratori di società semplici ex articolo 2249, 2° comma, C.C. che non svolgono attività d’impresa e le società di mutuo soccorso sono esonerate. È specificato l’obbligo, invece, per gli amministratori di società semplici che esercitano l’attività agricola, nonché per gli amministratori di consorzi (ex art. 2602 c.c.), anche con attività esterna (ex art. 2612 c.c.), nonché alle società consortili (ex art. 2615 ter c.c.) qualora svolgano attività commerciale, ovverossia quando l’attività è volta alla disciplina o allo svolgimento di determinate fasi delle imprese appartenenti agli imprenditori istituenti.
Entro il 30 giugno 2025 dovrà essere comunicata la PEC di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, titolari del potere di gestione degli affari sociali. In presenza di più amministratori, l’obbligo riguarda ciascuno di essi.
Rispetto all’ammissibilità dell’indirizzo PEC, il MIMIT con la nota n.43836 del 12 marzo 2025 ha precisato:
– nel rispetto della finalità della norma, è il caso di prevedere indirizzi PEC autonomi per l’impresa e gli amministratori;
– laddove gli indirizzi PEC coincidano, imprese e amministratori dovranno conformarsi nel senso di possedere indirizzi autonomi a loro direttamente riconducibili entro il 30 giugno 2025;
È consentito agli amministratori utilizzare lo stesso indirizzo PEC in caso di svolgimento della funzione in favore di più imprese.
Come già sopra indicato il termine di comunicazione per le imprese già costituite antecedentemente all’entrata in vigore dell’obbligo è stato riconosciuto un termine per l’adempimento al 30 giugno 2025.
Per i soggetti invece che si costituiscono o si iscrivono per la prima volta dopo il 1° gennaio 2025, l’obbligo scatta in coincidenza con il deposito della domanda di iscrizione nel registro delle imprese. In ogni caso, la comunicazione dovrà essere effettuata in occasione della iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore, nonché della nomina del liquidatore prima del 30 giugno 2025;
Le comunicazioni del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
Il MIMIT ha stabilito le seguenti tipologie di sanzioni:
– indiretta, quando a fronte di una domanda di iscrizione, ovvero di un atto di nomina o di rinnovo di un amministratore mancante della PEC obbligatoria, la Camera di commercio ricevente l’istanza sospende il procedimento, assegnando all’impresa un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l’integrazione del dato mancante, procedendo successivamente, in difetto di ottemperanza, al rigetto della domanda;
– residuale, in assenza di specifica previsione normativa, si ritiene applicabile la sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, in forza del quale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro “chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese”. Resta salva la riduzione dell’importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano “nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti”.