La scorsa settimana è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 21 maggio 2025, n. 77, con disposizioni correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, riguardante il recepimento della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, in tema di distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e i relativi obblighi di applicazione e regolamento (UE) n. 1024/2012.
Il testo aggiorna il sistema nazionale di classificazione del rischio e le tabelle sulla gravità delle infrazioni.
Vediamo di seguito una breve sintesi delle novità.
1) Il contesto normativo
Il decreto intende recepire in modo corretto e completo la normativa UE sul distacco transnazionale dei conducenti nel trasporto su strada, con particolare riferimento a:
• Direttiva 96/71/CE: distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi.
• Direttiva 2014/67/UE: applicazione della direttiva 96/71/CE.
• Direttiva (UE) 2020/1057: norme specifiche per il settore dell’autotrasporto.
• Direttiva 2006/22/CE: obblighi di applicazione in materia sociale.
Il nuovo D.lgs. 77/2025 corregge e integra il D.lgs. 27/2023.
2) Controlli ispettivi nelle sedi aziendali autotrasportatori
Le modifiche fondamentali dettate con l’art 1 che modifica l’articolo 2 del D.lgs. 27/2023 sono principalmente 2:
1 – Lettera o): nel comma 4 dell’articolo 11 del D.lgs. 27/2023, le parole «Al fine di agevolare controlli su strada» sono integrate con «e nei locali delle imprese».
Questo chiarisce che i controlli possono essere effettuati anche presso le sedi aziendali e non solo su strada.
Questa variazione, seppur testualmente minima, ha implicazioni rilevanti:
• Rende esplicito che le autorità di vigilanza (come gli ispettori del lavoro) possono accedere non solo ai dati presenti su strada (es. tachigrafi, documenti di bordo), ma anche ai documenti e registrazioni conservati presso le sedi aziendali.
• L’estensione mira a potenziare l’efficacia dei controlli nei casi di distacco transnazionale dei conducenti, contrastando possibili pratiche elusive e rendendo verificabili anche le condizioni contrattuali, retributive e organizzative.
Ne consegue inoltre che gli organi di controllo italiani, nell’ambito del distacco di conducenti da altri Stati membri, possono accedere fisicamente ai locali aziendali italiani, e, viceversa, che gli operatori italiani all’estero sono tenuti a rendere disponibile la documentazione richiesta anche a distanza o tramite sportelli digitali unificati (regolamento IMI).
Questa modifica ha impatti pratici diretti per le aziende di autotrasporto, i consulenti del lavoro e gli operatori transfrontalieri, che dovranno garantire agli ispettori disponibilità e tracciabilità dei dati.
3) Decreto distacco autotrasporto 77/2025: nuove tabelle infrazioni
La seconda modifica riguarda la sostituzione dell’Allegato III con l’introduzione di un nuovo schema di classificazione delle infrazioni:
• Infrazioni al Regolamento (CE) n. 561/2006: relativo ai tempi di guida e riposo.
• Infrazioni al Regolamento (UE) n. 165/2014: relativo ai tachigrafi.
Le nuove classificazioni delle infrazioni saranno rilevanti per le valutazioni sulla conformità normativa e le sanzioni.
I consulenti del lavoro e le imprese del settore dovranno quindi aggiornare i propri protocolli di gestione del personale distaccato e della documentazione tachigrafica.