La Legge di Bilancio ha introdotto, a favore degli artigiani e degli esercenti attività commerciali che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, una nuova agevolazione contributiva.
La misura consiste nella riduzione del 50% della contribuzione previdenziale e assistenziale per 36 mesi.
Sono destinatari dell’agevolazione:
• titolari di imprese individuali e familiari, anche in regime forfettario;
• soci di società di persone o di capitali (ad esempio S.r.l.);
• coadiuvanti e coadiutori familiari.
È fondamentale che l’attività sia avviata e iscritta entro il 31 dicembre 2025.
Sono compresi anche coloro che, pur avviando formalmente l’attività a fine 2025, completano l’iscrizione entro i termini di legge (entro 30 giorni, ad esempio entro il 19 gennaio 2026 per attività iniziate il 20 dicembre 2025).
ATTENZIONE viene specificato che possono accedere al beneficio anche i collaboratori familiari che iniziano a lavorare nel 2025 in imprese già esistenti.
2) Misura, durata e gestione della riduzione contributiva 2025
La riduzione riguarda solo l’aliquota IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), mentre rimangono dovuti integralmente:
• il contributo di maternità (7,44 euro annui);
• l’aliquota aggiuntiva per la cessazione dell’attività commerciale (per i commercianti).
La durata dell’agevolazione è di 36 mesi, calcolata dalla prima iscrizione alla gestione previdenziale. Il diritto alla riduzione si mantiene anche in caso di:
• cambio d’impresa o di attività;
• passaggio dalla gestione artigiani a quella commercianti (e viceversa);
• variazioni anagrafiche (come il cambio di sede) che non comportano la cancellazione dalla gestione.
Attenzione: la continuità contributiva è essenziale. Se l’iscrizione si interrompe anche solo per 1 mese, si perde il diritto al beneficio.
Descrizione Importo Ordinario Importo Agevolato (50%)
Minimale di reddito 2025 € 18.555,00 N/D
Contributo IVS annuo (24%) € 4.453,20 € 2.226,60
Contributo maternità annuo € 7,44 € 7,44 (non ridotto)
Aliquota aggiuntiva commercianti (indennizzo cessazione) 0,48% Non ridotta
3) Compatibilità con altri regimi agevolativi
La riduzione contributiva prevista non è cumulabile con altre agevolazioni che comportano riduzioni di aliquota.
Se un soggetto ha richiesto il regime forfettario prima della pubblicazione della circolare, può comunque optare per la nuova riduzione, rinunciando al forfettario. In tal caso, potrà riprendere il regime forfettario al termine dei 36 mesi.
4) Sconto contributi: modalità per le domande e limiti “de minimis”
La domanda di agevolazione deve essere presentata tramite il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) accedendo con le credenziali SPID, CIE o CNS.
Il modulo sarà disponibile con successiva comunicazione INPS.
La dichiarazione dei requisiti è resa sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/2000.
L’agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti degli aiuti de minimis stabiliti dal Regolamento UE 2023/2831:
Massimale complessivo: 300.000 euro nell’arco di 3 anni;
Il limite deve essere rispettato considerando anche eventuali altri aiuti ricevuti dalla stessa “impresa unica” (società collegate, controllate, ecc.).
L’INPS registrerà le agevolazioni nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Novità: il 2025 vede l’adeguamento del regime agevolativo alle nuove regole europee introdotte dal regolamento 2023/2831, aumentando il massimale rispetto ai limiti precedenti.