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Bonus edilizi: sintesi delle novità 2025 per redditi superiori ai 75.000 euro

 

03 Giu 2025

All’inizio del 2025 i bonus edilizi – bonus ristrutturazione, ecobonus, sismabonus e superbonus – sono stati modificati in termini di percentuali di detrazione, edifici beneficiari e scadenze.

La Manovra 2025 non ha modificato gli specifici tetti di spesa ma ha introdotto dal 2025 un tetto alle spese che si possono portare in detrazione da calcolare in base al proprio reddito e alla propria situazione familiare.

La novità riguarda i contribuenti con reddito superiore ai 75.000 euro ed è contenuta nel nuovo articolo 16-ter del TUIR introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 (comma 10 della Legge 207/2024). Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

La norma premette che restano fermi gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa ma dispone che le spese per le quali il Tuir o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall’imposta lorda sono ammesse a detrazione fino ad un certo ammontare complessivo.

Per calcolare questo ammontare è necessario moltiplicare un importo base, attribuito a seconda del reddito, per un coefficiente legato al numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente.

Bonus edilizi con reddito oltre 75.000 euro
I contribuenti ai quali si applica questo nuovo meccanismo di calcolo sono suddivisi in 2 fasce, con 2 diversi importi base:
– contribuenti con reddito complessivo fra 75.000 euro e 100.000 euro > importo base: 14.000 euro;
– contribuenti con reddito complessivo superiore a 100.000 euro > importo base: 8.000 euro.

I coefficienti legati ai figli a carico sono i seguenti:
– nessun figlio fiscalmente a carico > coefficiente 0,50;
– 1 figlio fiscalmente a carico > coefficiente 0,70;
– 2 figli fiscalmente a carico > coefficiente 0,85;
– più di 2 figli fiscalmente a carico o almeno 1 figlio con disabilità > coefficiente 1.

Di seguito i tetti di spesa delle diverse situazioni reddituali/familiari:

Reddito:
fra 75.000 e 100.000 euro

Situazione familiare:
nessun figlio a carico

Tetto di spesa:
7.000 euro

Situazione familiare:
1 figlio a carico

Tetto di spesa:
9.800 euro

Situazione familiare:
2 figli a carico

Tetto di spesa:
11.900 euro

Situazione familiare:
più di 2 figli a carico o almeno 1 con disabilità

Tetto di spesa:
8.000 euro

Reddito:
Oltre 100.000 euro

Situazione familiare:
nessun figlio a carico

Tetto di spesa:
4.000 euro

Situazione familiare:
1 figlio a carico

Tetto di spesa:
5.600 euro

Situazione familiare:
2 figli a carico

Tetto di spesa:
6.800 euro

Situazione familiare:
più di 2 figli a carico o almeno 1 con disabilità

Tetto di spesa:
8.000 euro

Ai fini del computo dell’ammontare complessivo delle spese detraibili, per le detrazioni ripartite in più annualità, contano le rate di spesa riferite a ciascun anno.
Facciamo un esempio: un contribuente con reddito compreso tra 75.000 e 100.000 euro, senza figli a carico, realizza lavori di ristrutturazione per 90.000 euro. Fino all’anno scorso, con il bonus ristrutturazione 50%, avrebbe potuto detrarre 45.000 euro in 10 anni cioè 4.500 all’anno.

Dal 2025, con il nuovo tetto di spesa di 7.000 euro annui, potrà detrarre il 50% di tale ammontare, cioè 3.500 euro all’anno.

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Una circolare dell’Agenzia delle Entrate della scorsa settimana ha fornito importanti chiarimenti sull’applicazione del nuovo articolo 16-ter del TUIR, che introduce limiti alla fruizione delle detrazioni IRPEF per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro. I chiarimenti riguardano anche le spese edilizie ammesse in detrazione.

Figli a carico e calcolo del limite
Nel calcolo del coefficiente che determina il massimale detraibile, si considerano anche:
– i figli fiscalmente a carico non più detraibili per effetto dell’Assegno Unico Universale;
– i figli conviventi del coniuge deceduto, se fiscalmente a carico;
– i figli a carico anche solo per una parte dell’anno.

Spese pluriennali e rate pregresse
La Circolare chiarisce che:
– per le spese edilizie sostenute prima del 1° gennaio 2025, le rate annuali successive sono escluse dal nuovo limite;
– fa fede l’anno della rata di detrazione, salvo esclusioni espresse; sono esclusi dal conteggio anche gli interessi passivi su mutui contratti entro il 31 dicembre 2024.

Scelta delle spese da imputare
Se l’ammontare complessivo delle spese sostenute supera il massimale, il contribuente può scegliere quali imputare nel conteggio. È possibile dare priorità alle spese con aliquote di detrazione più elevate, come ad esempio quelle edilizie con detrazione al 50%.

Reddito effettivo e concordato preventivo
Il reddito da considerare è quello effettivo, anche per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale. In questi casi, non rileva il reddito concordato ma quello realmente prodotto nell’anno.

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