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Fondo nuove competenze FNC3: nuovo finanziamento

 

27 Mag 2025

Il Ministero del Lavoro venerdì scorso 23 maggio 2025 ha pubblicato un nuovo decreto di ulteriore finanziamento del Fondo nuove competenze 2025 ridenominato Fondo Competenze per l’innovazione. Le risorse disponibili complessivamente superano ora il miliardo di euro.
Il Fondo Nuove Competenze FNC era stato istituito dal Decreto Rilancio 34 2020 e rifinanziato dal Decreto Agosto (n.104/2020) per contribuire alla formazione dei lavoratori nelle imprese in crisi per la pandemia Covid.
E’ stato poi rifinanziato per sostenere la ripresa economica, anche alla luce delle nuove esigenze di sostenibilità e digitalizzazione richieste dal mercato mondiale, grazie anche alle risorse del fondo europeo React EU per il PNRR.
Lo strumento è stato molto apprezzato dalle imprese in quanto prevede la possibilità di ottenere finanziamenti a fondo perduto per:
• le quote di retribuzione e
• i contributi previdenziali
dei lavoratori, per i periodi dedicati in percorsi formativi adattati alle nuove esigenze produttive dell’impresa.
Per ottenere il finanziamento dei progetti è necessaria la firma di accordi sindacali preventivi.

I corsi di formazione previsti dagli accordi possono essere erogati:
• sia da enti pubblici e privati accreditati a livello nazionale o regionale, quali, ad esempio, università, scuole, Its, centri di ricerca, enti formativi di categoria
• che dalla stessa impresa che ha presentato domanda di contributo.

Fondo nuove competenze 3 edizione 2024 di cosa si tratta
In risposta a 2 interpellanze parlamentari dello scorso aprile il Governo si era impegnato ad investire ancora nella formazione dei lavoratori e aveva chiarito che con ” il Programma nazionale Giovani, donne e lavoro, cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus, prevede la priorità del finanziamento del Fondo nuove competenze con una dotazione di circa 800 milioni.
Tra le novità della nuova edizione, spicca la possibilità di includere nei percorsi formativi finanziati anche il personale non ancora assunto, con una percentuale di rimborso del 100% della retribuzione favorendo l’integrazione tra formazione e selezione.

Fondo nuove competenze per l’innovazione 2024: aree di intervento
Analogamente alla seconda edizione, i beneficiari sono i datori di lavoro privati, comprese le società a partecipazione pubblica, che abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi di formazione per il miglioramento delle competenze dei lavoratori.
Si conferma che gli accordi devono essere concordati con le rappresentanze sindacali e devono includere i seguenti elementi:
• Progetti formativi per i lavoratori.
• Numero di lavoratori coinvolti nei percorsi.
• Quota dell’orario lavorativo da destinare allo sviluppo delle competenze.
• Eventuale coinvolgimento di lavoratori disoccupati, preselezionati dal datore di lavoro, nei percorsi formativi.
Le aree di intervento includono:
• sistemi tecnologici e digitali.
• Intelligenza artificiale.
• Sostenibilità e impatto ambientale.
• Economia circolare.
• Transizione ecologica.
• Efficientamento energetico.
• Welfare aziendale e benessere organizzativo.
Il piano deve inoltre documentare le competenze già possedute dai lavoratori e prevedere interventi di formazione personalizzati in base ai fabbisogni specifici. La progettazione deve essere coerente con gli obiettivi di apprendimento indicati nel decreto ministeriale 115/2024, riferiti ai repertori di competenze di settore.

La dotazione iniziale del Fondo ammontava a 730 milioni di euro, suddivisa in 3 categorie principali:
1. Sistemi formativi (25% delle risorse): destinati a gruppi di imprese guidati da un big player, in linea con la direttiva UE 2023/2775.
2. Filiere formative (25% delle risorse): rivolte a imprese di piccole e medie dimensioni (PMI), preferibilmente inserite in distretti territoriali, reti produttive o filiere con vocazione economica specifica.
3. Singoli datori di lavoro (50% delle risorse): per interventi diretti da parte di singole imprese.

Massimali di finanziamento
Il contributo massimo varia in base alla tipologia di intervento:
• Sistemi formativi: fino a 12 milioni di euro per ciascun gruppo, con un limite del 60% dei lavoratori dipendenti coinvolti del big player capofila.
• Filiere formative: fino a 8 milioni di euro per progetto.
• Datori di lavoro singoli: massimo 2 milioni di euro, con l’obbligo di presentare una sola domanda di contributo.

Modalità di finanziamento
Come nella seconda edizione, il Fondo copre:
• il 60% della retribuzione oraria e
• il 100% dei contributi previdenziali e assistenziali per le ore dedicate alla formazione.

Novità 2024
Per i percorsi presentati da sistemi formativi o filiere formative, la quota retributiva finanziabile sale all’80%.
Il 100% della retribuzione oraria è coperto per lavoratori disoccupati da oltre 12 mesi, assunti con contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca successivamente alla pubblicazione del decreto ministeriale e prima dell’inizio della formazione.

AGGIORNAMENTO 23 MAGGIO 2025
Con decreto del 23 maggio 2025 il Ministero del lavoro integra la dotazione finanziaria prevista dell’art. 1 dell’Avviso Fondo Nuove Competenze “Competenze per l’Innovazione” come segue:
• 1. pari a euro 68.877.347,00 a valere sulle risorse ex art. 10 bis del decreto – legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021 n. 233, impegnate con il Decreto Direttoriale n. 482 del 20.12.2024;
• 2. pari a euro 250.000.000,00 a valere sul Programma Operativo Complementare SPAO, Asse1 “Occupazione”, Priorità di investimento 8.v “Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento”,
Per effetto dello stanziamento, la dotazione complessiva è rimodulata come segue:
• euro 730.000.000,00 a valere sulle risorse rivenienti dal Programma Nazionale “Giovani, donne e lavoro” cofinanziato dall’Unione europea, Priorità 3 “Nuove competenze per le transizioni digitale e verde”,
• euro 68.877.347,00 a valere sulle risorse ex art. 10 bis del decreto – legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021 n. 233, per le Regioni più sviluppate (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, PPA Bolzano e Trento, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto)
• euro 250.000.000,00 a valere sul Programma Operativo Complementare SPAO, Asse 1 “Occupazione”, Priorità di investimento 8.v “Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento”, ripartiti come segue:
1. euro 160.000.000,00 alle Regioni più sviluppate
2. euro 10.000.000,00 alle Regioni in transizione (Abruzzo, Marche, Umbria)
3. euro 80.000.000,00 alle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Fondo nuove competenze 3 (2024): la procedura operativa
Per la presentazione dell’istanza, il datore di lavoro dovrà allegare:
• Accordo collettivo: conforme a quanto previsto dal § 5 dell’Avviso.
• Progetto formativo: redatto in base al § 7 dell’Avviso.
• Delega (se necessaria): accompagnata da documento di identità sia del delegante che del delegato, in conformità all’art. 38 comma 3-bis del DPR 445/2000.
• Autocertificazioni di rappresentatività: in caso di assenza di rappresentatività sindacale interna.

PROCEDURA OPERATIVA
Gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro devono essere sottoscritti a partire dal 26 novembre 2024.
Le informazioni richieste al punto 4.5 dell’Avviso devono essere caricate sulla piattaforma informatica.
La fase istruttoria inizierà il 10 febbraio 2025, seguendo il criterio cronologico di presentazione.

GESTIONE DEL CONTRIBUTO
Richiesta di anticipazione: È possibile richiedere fino al 40% dell’importo finanziabile, previa presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa valida per 24 mesi.
Saldo: può essere richiesto al completamento delle attività formative, entro e non oltre 365 giorni solari dalla data di approvazione dell’istanza.

ECCEZIONI E VARIAZIONI
Il punto 11 dell’Avviso disciplina le variazioni ammesse dopo la presentazione dell’istanza.
Il punto 14 prevede eccezioni per la formazione di disoccupati con successiva assunzione stagionale nei settori del turismo e dell’agricoltura (contratti di almeno 120 giorni, come da codici ATECO specificati nell’allegato_01).

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