La Legge di Bilancio 2025 ha previsto la proroga del taglio dell’imposta dal 10 al 5% sui premi di produttività.
La misura avrà vigenza anche per il 2026 e 2027 .
Si conferma dunque che per gli emolumenti relativi a:
• premi di risultato
• forme di partecipazione agli utili d’impresa
si applica l’imposta, sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali comunali e regionali, del 5% , entro il limite annuo di importo complessivo dell’imponibile ammesso
• pari a 3.000 euro (lordi), elevato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro,
• a condizione che il reddito da lavoro dipendente privato dell’anno precedente non sia stato superiore a 80.000 euro.
Va ricordato che a norma della Legge 208/2015 il premio di risultato è considerato soggetto all’imposta sostitutiva forfettaria e non all’IRPEF, solo se:
• le somme siano erogate in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;
• La corresponsione di tali somme sia legata ad incrementi di produttività misurabili, come previsto dalla procedura di deposito degli accordi;
• Il deposito degli accordi avvenga nel rispetto di quanto previsto dall’Art. 5 Decreto Ministeriale 25 marzo 2016.
Sul tema l’ Agenzia delle Entrate ha anche specificato che non è sufficiente che l’obiettivo fissato per l’erogazione dei premi di produttività in un gruppo di imprese sia raggiunto a livello collettivo ma che deve essere raggiunto in ciascuna.
Inoltre, nella fissazione degli obiettivi, è sempre necessario l’accordo sindacale (Risposta a interpello n. 265/2022)
La detassazione dei premi di produttività si può applicare per il periodo dell’anno successivo all’accordo in cui si rilevi l’incremento (risposta a Interpello 456/2019).
Per godere della detassazione dei premi di produttività è necessario che sia chiaro e misurabile in un periodo definito il miglioramento realizzato in azienda in termini produttivi,di qualità o innovazione, come definito dalle norme (risoluzione 78/E del 19 ottobre 2018).
Sul tema l’Agenzia aveva pubblicato la circolare n. 5 il 7 marzo 2024.
Nella circolare 4 del 16 maggio 2025 invece l’Agenzia ha precisato che all’estensione prevista dalla Legge di Bilancio 2025 continuano ad applicarsi le istruzioni fornite con le circolari 7 marzo 2024, n. 5/E, 1° agosto 2023, n. 23/E, 29 marzo 2018, n. 5/E, e 15 giugno 2016, n. 28/E, cui si rinvia.