14 Luglio 2026
Mercoledì scorso 8 luglio il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il decreto 22 giugno 2026, con cui vengono individuate le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che costituiscono causa ostativa alla fruizione di benefici normativi e contributivi da parte dei datori di lavoro.
Per i datori di lavoro e i consulenti del lavoro il decreto rappresenta un riferimento operativo per individuare puntualmente le fattispecie di violazione e la relativa durata dell’effetto ostativo, elemento che incide sulla verifica di regolarità contributiva per l’ottenimento del DURC e l’accesso a sgravi, esoneri e agevolazioni.
Quadro normativo
Dal 1° luglio 2007, la fruizione dei benefici normativi e contributivi è subordinata al possesso del DURC e all’assenza di violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La disciplina prevedeva che un decreto ministeriale individuasse le violazioni ostative all’accesso ai benefici. Successivamente, il decreto-legge n. 19/2024 ha aggiornato tale disciplina, rendendo necessaria una revisione delle fattispecie rilevanti, ora individuate nell’Allegato A del decreto 22 giugno 2026.
Novità 2026 violazioni che impediscono l’emissione del DURC
Rispetto all’impianto previgente, il decreto conferma l’impostazione basata sulla graduazione della causa, in funzione della gravità della violazione, espressa in mesi di interdizione dai benefici.
L’Allegato A elenca le fattispecie penali e amministrative rilevanti,
• dalle più gravi (reati contro l’incolumità pubblica e sfruttamento del lavoro, con interdizione di 24 mesi)
• fino alle violazioni di carattere residuale (3 mesi).
Di seguito la tabella riepilogativa delle fattispecie e dei relativi periodi di interdizione dai benefici, come indicati nell’Allegato A al decreto.

Istruzioni operative
Per la verifica pratica della regolarità ai fini dell’accesso ai benefici, datori di lavoro e consulenti devono considerare i seguenti elementi:
• la causa ostativa scatta solo in presenza di un provvedimento definitivo (sentenza passata in giudicato o ordinanza-ingiunzione definitiva ex art. 18 legge n. 698/1981);
• il periodo di interdizione decorre dalla data di definitività del provvedimento e si applica per la durata indicata in Allegato A, in base alla fattispecie di violazione accertata;
• l’interdizione non opera se il procedimento penale si è estinto per prescrizione obbligatoria o per oblazione, circostanze che vanno documentate in sede di verifica;
• ai fini della programmazione delle richieste di benefici (sgravi contributivi, esoneri, agevolazioni normative), è opportuno mappare preventivamente eventuali procedimenti pendenti o definiti a carico dell’azienda riconducibili alle fattispecie elencate;
• per la violazione residuale relativa agli articoli 7 e 9 del D.Lgs. n. 66/2003 (orario di lavoro), l’effetto ostativo (3 mesi) si applica solo se la violazione riguarda almeno il 20% del totale della manodopera regolarmente impiegata: un dato da verificare nel calcolo dell’organico.
