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TRATTAMENTO IVA DELLE CONTESTAZIONI CON CLIENTI UE PER MERCE DIFETTOSA

 

13 Ott 2020

In caso di difetti di produzione riscontrati dal cliente il fornitore può accettare il reso della merce o riconoscere delle somme al cliente a copertura dei costi sostenuti: scelta tra nota credito, risarcimento danni o servizi ricevuti.

Operare in ambito internazionale comporta l’onere di dover gestire talvolta controversie con clienti esteri, inasprite spesso da difformi procedure amministrative tra Stati membri UE, oltre all’evidente divario di comunicazione dettato dalla lingua.

Analizziamo alcune distinte contestazioni che possono verificarsi in ambito comunitario con il relativo trattamento ai fini IVA.

 

Reso merce

Il cedente italiano vende della merce ad un cliente comunitario nel mese N, con fattura non imponibile IVA emessa ex articolo 41 DL 331/1993 e compila il modello INTRA delle cessioni.

Il cessionario UE, ricevuta la merce, riscontra un difetto di produzione: parte del materiale è difforme alle richieste formalizzate in sede di ordine. Il venditore nazionale, riscontrato l’errore acconsente al reso e decide di emettere nel mese N+1 una nota credito a storno parziale dell’operazione di vendita,  anch’essa ai sensi dell’articolo 41, DL 331/1993 (con segno meno) e compila l’INTRA delle rettifiche dei beni.

Allo stesso modo, potrebbe capitare che il cessionario UE decida di emettere una nota di debito in luogo della nota credito del fornitore italiano: in tal caso, a parità delle condizioni sopra esposte, l’operazione resta una variazione della vendita effettuata nel mese N con analoghi adempimenti ai fini IVA e ai fini INTRA. Qualora il gestionale del cedente non consenta la registrazione della nota debito del cliente a riduzione della fattura di vendita iniziale è consigliabile emettere comunque una nota credito “ad uso interno” da utilizzare per le registrazioni del caso (il cedente IT registra la propria nota credito tenendo agli atti la nota debito ricevuta dal cliente).

 

Addebito di costi sostenuti per il ripristino della merce

Partendo dalla medesima casistica, ipotizziamo che il cliente decida di tenere il materiale difettoso e sostenga a proprie spese il ripristino dei prodotti (ad esempio, commissionando la riparazione ad un terzista in loco o avvalendosi di collaboratori interni), riaddebitando i costi sostenuti al fornitore italiano.

In tal caso l’operatore italiano riceve una fattura dal proprio cliente relativa al riaddebito di una prestazione di servizi, da integrare con IVA (annotazione nel registro delle vendite e degli acquisti) e da inserire nel modello INTRA dei servizi ricevuti (al superamento delle soglie di rilevanza).

 

Penalità contrattuali

L’ultima fattispecie riguarda l’ipotesi di penalità addebitate dalla controparte comunitaria per inadempienze contrattuali o risarcimento danni. Trattasi dell’ipotesi prevista dall’articolo 15 del DPR 633/1972, secondo cui non concorrono alla formazione della base imponibile le somme “addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità nella esecuzione del contratto”.

Le somme corrisposte a titolo di penale per violazione di obblighi contrattuali non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizio o di una cessione di un bene, ma assolvono una funzione punitivo-risarcitoria.

Conseguentemente dette somme sono escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto per mancanza del presupposto oggettivo (ri-soluzione n. 64/E del 23 aprile 2004): il fornitore italiano registra la fattura ricevuta a titolo di penale contrattuale come fuori campo IVA articolo 15 DPR 633/1972 e non compila i modelli INTRA.

 

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