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SANZIONE FINO A 2.064 EURO PER L’IMPRESA SENZA RECAPITO PEC

09 Set 2020

«Effettività» è la parola chiave della rivoluzione domicilio digitale introdotta dall’articolo 37 del decreto Semplificazioni (Dl 16 luglio 2020 n. 76). L’obbligo di iscrivere nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio un indirizzo di posta elettronica certificata era stato introdotto in due tranche, per le società nel 2008 (con il Dl 185) e, per le imprese individuali, nel 2012 con il Dl 179. Il risultato, dopo oltre dieci anni, è un sistema dove circa 1,7 milioni di imprese non è dotato attualmente di un indirizzo Pec regolarmente iscritto nel registro delle imprese, valido e attivo. Il Dl Semplificazioni svolta completamente pagina e punta alla definizione di un sistema dove il domicilio digitale/Pec è prerequisito necessario per svolgere l’attività di impresa ed essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese delle camere di commercio. Ecco le principali novità.

 

Debutta il domicilio digitale

Nel registro delle imprese trova ora accoglimento, in generale, il cosiddetto «domicilio digitale» concetto più ampio rispetto alla Pec che è stato introdotto nel Codice dell’amministrazione digitale con il Dlgs 217/2017. Nel concetto di «domicilio digitale» oltre alla Pec sono pertanto ora compresi i servizi elettronici recapito certificato qualificato (Sercq), come definiti dal regolamento (Ue) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo (regolamento eIDAS).

In attesa della normativa tecnica di attuazione a livello comunitario per tali servizi (che dovranno comunque essere interoperabili pur in ambito di neutralità tecnologica) al momento è disponibile la Pec, servizio di tipo “postale” – ormai consolidato da 15 anni (è stato introdotto con il Dpr 68/2005) – che consente di sostituire, con pieno valore legale, comunicazioni e notificazioni di atti e documenti sia da parte delle pubbliche amministrazioni, che da parte dei privati. I servizi di Pec sono erogati da soggetti certificati dall’Agenzia per l’Italia digitale.

 

Sanzioni e procedura d’ufficio

Viene ora espressamente prevista una sanzione amministrativa sia per le società che per le imprese individuali e sono completamente abbandonati i precedenti sistemi che prevedevano una mera sospensione” delle pratiche al registro imprese.

La sanzione viene prevista in misura raddoppiata per le società (con riferimento all’articolo 2630 del Codice civile) e triplicata per le imprese individuali (articolo 2194). Pertanto gli importi delle sanzioni, per ciascun soggetto obbligato, sono definiti tra un minimo di 206 a un massimo di 2.064 euro per le società (412 euro se pagate in forma ridotta entro 90 giorni) e da un minimo di 30 euro a un massimo di 1.548 euro per le imprese individuali (60 euro se pagate in forma ridotta entro 90 giorni).

Se nel corso della vita dell’impresa il domicilio digitale diventa inattivo (ad esempio perché non è stato rinnovato il servizio con il gestore, caso molto frequente nel sistema attuale) il conservatore del registro delle imprese cancella d’ufficio l’indirizzo, previa diffida, e procede con l’applicazione della sanzione e dell’assegnazione d’ufficio di un nuovo indirizzo pienamente operativo.

 

Termini per adempiere

Per tutte le tipologie di imprese è previsto un termine con scadenza il 1° ottobre 2020, data entro la quale le imprese che non hanno iscritto nel registro delle imprese un domicilio digitale regolarmente attivo e funzionante dovranno provvedere al riguardo, acquisendo tale servizio dai certificatori accreditati  Agid (a cui si affiancheranno, in futuro, i gestori eIDAS per le tecnologie diverse dalla Pec sulla base della regolamentazione comunitaria).

 

 

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