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RITENUTA D’ACCONTO AGENTI E MEDIATORI: REGOLE APPLICATIVE DAL 1° APRILE

26 Mar 2024

In base alle modifiche intervenute con la Legge di Bilancio 2024, l’Agenzia delle Entrate con Circolare n 7/2024 ha dettato le regole applicative per le ritenute di agenti e mediatori.
La circolare è così suddivisa:
• premessa,
• ambito di applicazione,
• decorrenza della modifica,
• determinazione della ritenuta in misura ridotta,
• ulteriori precisazioni.

1) Ritenuta d’acconto agenti e mediatori di assicurazione: regole applicative ADE
L’articolo 1 della Legge di Bilancio 2024, ha modificato il quinto comma dell’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 abrogando la disposizione nella parte in cui prevedeva l’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni percepite, nell’ambito di taluni rapporti, dagli agenti e dai mediatori di assicurazione.
Nel dettaglio, il regime di esonero dalla ritenuta d’acconto non trova più applicazione nei confronti degli:
• «agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione e dei «mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva»,
• e dei «mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di
assicurazione in regime di reciproca esclusiva».
Agli agenti e mediatori di assicurazione si applicano, pertanto, le disposizioni normative relative all’obbligo di ritenuta sulle provvigioni, comunque denominate, per le prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, declinate nel citato articolo 25-bis.
La modifica normativa introdotta dal comma 89 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2024 si applica, ai sensi del successivo comma 90, a partire dal 1° aprile 2024.
In linea di principio, pertanto, rilevano i pagamenti delle provvigioni effettuati a decorrere dal 1° aprile 2024, a prescindere dal momento della loro maturazione.
Per effetto dell’introduzione dell’obbligo di ritenuta sulle provvigioni in questione, gli agenti e i mediatori di assicurazione sono tenuti a rimettere ai committenti le ritenute che si intendono operate dal 1° maggio 2024, ossia quelle relative alle provvigioni trattenute dalle somme che gli agenti e i mediatori hanno incassato, anche precedentemente al mese di aprile 2024, e che gli stessi riversano al committente a decorrere da quest’ultimo mese, anche se i relativi contratti sono stati conclusi nei mesi antecedenti.

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