5 Agosto 2026
Dal 3 agosto 2026 sono entrati in vigore i nuovi obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, introdotti dal Dlgs n. 5/2026, che ha recepito la Direttiva europea RED III.
Le nuove regole hanno ampliato i casi in cui è obbligatorio installare impianti alimentati da fonti rinnovabili e si applicano ai progetti per i quali la richiesta del titolo edilizio è stata presentata a partire dal 3 agosto 2026.
Nuovi obblighi: quali edifici sono interessati
Rispetto alla precedente normativa, gli obblighi non riguardano più soltanto gli edifici di nuova costruzione e le ristrutturazioni rilevanti.
Dal 3 agosto 2026 sono infatti interessati anche:
• edifici di nuova costruzione;
• ristrutturazioni importanti di primo livello;
• ristrutturazioni importanti di secondo livello;
• interventi di ristrutturazione dell’impianto termico.
L’obiettivo del decreto è aumentare l’utilizzo delle energie rinnovabili e migliorare l’efficienza energetica del patrimonio edilizio.
Obblighi di copertura con fonti rinnovabili
Il decreto ha previsto percentuali diverse in base alla tipologia di intervento.
Nuove costruzioni
• copertura del 60% del fabbisogno di acqua calda sanitaria (ACS);
• copertura del 60% dei consumi complessivi per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento.
Ristrutturazioni importanti di primo livello
• copertura del 40% dei consumi per acqua calda sanitaria;
• copertura del 40% dei consumi complessivi per acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale ed estiva.
Ristrutturazioni importanti di secondo livello e interventi sull’impianto termico
• copertura del 15% dei consumi per climatizzazione invernale ed estiva.
La principale novità
La modifica più rilevante ha riguardato le ristrutturazioni importanti di secondo livello, come molti interventi di isolamento dell’involucro (ad esempio cappotto termico o sostituzione dei serramenti).
Anche in questi casi potrebbe essere necessario integrare impianti alimentati da fonti rinnovabili, con un possibile aumento dei costi dell’intervento.
Eccezioni
L’obbligo può essere escluso in caso di:
• impossibilità tecnica;
• non convenienza economica.
Entrambe le condizioni devono essere motivate dal progettista nella relazione tecnica prevista dalla normativa.
Via libera ai sistemi a effetto Joule
Tra le novità introdotte dal Dlgs n. 5/2026 rientra anche l’apertura ai sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria basati sull’effetto Joule.
Per gli edifici in classe energetica B o superiore, l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili può essere utilizzata per soddisfare gli obblighi di copertura previsti dalla normativa.
Da quando si applicano le nuove regole
Le nuove disposizioni si applicano alle pratiche edilizie per le quali il titolo abilitativo è stato richiesto dal 3 agosto 2026, ossia 180 giorni dopo l’entrata in vigore del Dlgs n. 5/2026.
