21 Luglio 2026
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), con Nota n. 353642 del 24 giugno 2026, ha reso disponibili le istruzioni per richiedere il rimborso delle accise sul gasolio consumato nel secondo trimestre 2026 (1° aprile – 30 giugno).
La dichiarazione può essere presentata dal 1° al 31 luglio 2026 per usufruire del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/1995.
Chi può richiedere il rimborso
Il beneficio spetta ai soggetti che svolgono:
• trasporto merci con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
• trasporto pubblico di persone (servizi urbani, regionali, interregionali e comunitari);
• trasporto a fune in servizio pubblico.
Sono ammessi anche gli operatori stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea in possesso dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria.
Rimborso accise 2° trimestre 2026: importi
Nel secondo trimestre 2026 l’accisa sul gasolio è stata modificata più volte. Di conseguenza, anche il rimborso spettante varia in base al periodo di consumo e al tipo di carburante.
Gasolio tradizionale e HVO non conforme
• 69,68 euro ogni 1.000 litri per i consumi dal 1° aprile al 22 maggio;
• 169,68 euro ogni 1.000 litri per i consumi dal 23 maggio al 6 giugno;
• 219,68 euro ogni 1.000 litri per i consumi dal 7 al 30 giugno.
HVO conforme ai criteri di sostenibilità
Per il carburante HVO certificato sostenibile, gli importi variano da 69,68 euro a 214,18 euro ogni 1.000 litri, in funzione del periodo di rifornimento.
In assenza di informazioni certe sulla tipologia di HVO acquistato, l’ADM consente di applicare l’aliquota più favorevole prevista nel periodo, evitando penalizzazioni per gli autotrasportatori.
Come presentare la domanda
La dichiarazione può essere trasmessa:
• tramite Servizio Telematico Doganale (E.D.I.);
• tramite PEC all’Ufficio ADM competente;
• in via residuale, in formato cartaceo con il relativo file informatico allegato.
Sul portale ADM è disponibile il software aggiornato per compilare e inviare la dichiarazione.
Come utilizzare il credito
Il credito maturato può essere:
• utilizzato in compensazione tramite modello F24 (codice tributo 6740);
• richiesto come rimborso in denaro.
I crediti relativi ai consumi del primo trimestre 2026 possono essere compensati fino al 31 dicembre 2027.
Novità dal 1° ottobre 2026
Dal 1° ottobre 2026 cambiano le modalità di richiesta del credito in compensazione.
Per chi sceglie la compensazione sarà infatti obbligatorio l’invio telematico tramite il Servizio Doganale E.D.I.. Non saranno più ammesse le dichiarazioni inviate tramite PEC o in formato cartaceo.
Resta invece invariata la possibilità di presentare la domanda tramite E.D.I., PEC o supporto cartaceo quando si richiede il rimborso diretto in denaro.
