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REVISIONI: NUOVE PROCEDURE PER VEICOLI MAGGIORI DI 3,5 TON E AUTOBUS

27 Mag 2020

La Direzione generale della Motorizzazione ha fornito disposizioni sulle modalità di ripresa dell’attività di revisione dei veicoli a motore e loro rimorchi, attuando una rivisitazione organizzativa finalizzata a migliorarne l’efficienza operativa, nel rispetto delle linee guida del 20 maggio 2020.

Le linee guida predisposte dalla motorizzazione

Le disposizioni contenute nella circolare si applicano alle operazioni che si effettuano dal giorno 25/05/2020.

  • Metodologia di svolgimento delle prove. L’ispettore sarà affiancato, durante il “controllo tecnico dei veicoli” finalizzato alla verifica delle condizioni di sicurezza, silenziosità e al rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti, da personale ausiliario al fine di perseguire maggiori standard di efficienza ed efficacia nello svolgimento dell’attività.
  • Attività di supporto. Tradizionalmente il personale di supporto è costituito da un dipendente dell’Amministrazione. A questa figura si potrà aggiungere anche una unità – incaricato dal Centro di revisioni – al quale affidare l’esecuzione delle prove strumentali, la stampa e la sottoscrizione dei relativi referti da allegare al modello TT 2100, sempre in presenza e con la supervisione dell’Ispettore. Al personale di supporto dipendente dell’Ufficio può essere affidata, tra le altre, la verifica amministrativa dei documenti di circolazione e di quelli integrativi, il cui esito dovrà essere riportato e sottoscritto per attestazione dallo stesso collaboratore, sempre sullo stesso modello.
  • Nastro operativo. L’apporto del personale in ausilio consente la riduzione proporzionale dei tempi minimi necessari per effettuare i controlli previsti dalle norme in materia di revisione con l’aggiunta di uno SLOT di durata pari a 15 minuti per ogni ora di nastro operativo, per ogni unità di personale in ausilio.
  • Modello TT 2100. Su piano formale dovrà essere firmato sia dal tecnico che dall’eventuale supporto appartenente all’Amministrazione. Il modello conterrà: a) i dati ricavati dal sistema informativo nazionale (dati proprietario, dati del veicolo, data e orario di prenotazione, eventuale autorizzazione alla circolazione); b) i controlli da effettuare con la trascrizione dei dati risultanti dalle verifiche, suddivisi per competenze; c) l’esito della revisione (regolare, ripetere, sospeso) con l’indicazione puntuale delle eventuali irregolarità riscontrate. Il modello dovrà essere integrato con le dichiarazioni di assunzione di responsabilità che dovranno essere obbligatoriamente compilate, quando ricorre il caso, dai soggetti interessati. Si specifica che nel caso di trasporto di cose si dovrà dichiarare l’iscrizione Albo/REN o licenza conto proprio, mentre nel caso di trasporto persone l’iscrizione REN o autorizzazione conto proprio, secondo il caso. Il proprietario/utilizzatore del veicolo dovrà dichiarare inoltre di: a) aver sottoposto lo stesso a corretta manutenzione e di essere a conoscenza della responsabilità derivante da difetti di manutenzione, ai sensi dell’art. 2054 del Codice Civile e del comma 1 dell’art. 79 del CDS; b) aver sottoposto il cronotachigrafo a manutenzione e/o taratura e che lo stesso risulta regolarmente funzionante; c) aver verificato i dispositivi interni all’abitacolo del veicolo e gli stessi risultano regolarmente funzionanti; dovrà inoltre indicare il valore letto dal contachilometri alla data della revisione. Il legale rappresentante dell’officina invece dovrà dichiarare, qualora ricorra il caso, di aver sottoposto il veicolo alla corretta riparazione degli elementi oggetto di “ripetere” o “sospeso” dalla circolazione. Il nuovo modello, utilizzato per tutte le categorie di veicoli da sottoporre a revisione, dovrà essere compilato nelle varie parti, a seconda del caso che ricorre.
  • Ulteriori disposizioni in vigore fino a 90 giorni dalla fine emergenza. Al fine di ottimizzare le sedute durante la fase di ripresa e fino a 90 giorni successivi dalla fine dell’emergenza, si stabilisce quanto segue: a) lo spostamento dei veicoli da una seduta ad un altra potrà avvenire fino al giorno precedente l’effettuazione della stessa e senza alcun limite;          b) qualora nello slot, sia in sede che fuori sede, residui una frazione temporale non sufficiente alla prenotazione di un veicolo, sarà consentito lo sforamento per un tempo massimo di 15 minuti; c) potrà essere evitata, per le sedute fuori sede, la presentazione  dell’elenco dei veicoli da sottoporre a  revisione; d) gli slot già aperti, secondo le precedenti disposizioni potranno essere integrati su richiesta dei soggetti richiedenti le sedute.

 

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