----

PUBBLICATO IN G.U. IL D.L. N. 7 CON NUOVE PROROGHE IN TEMA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

02 Feb 2021

Il Decreto Legge n. 7 pubblicato in G.U. n. 24 del 30 gennaio 2021, come annunciato da comunicato stampa del Governo in data 29 gennaio, interviene ulteriormente sui termini di riscossione e di accertamento.
Sostanzialmente si proroga al 28 febbraio 2021 la sospensione prevista per l’invio delle cartelle esattoriali e degli avvisi da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Riscossione.
All’articolo 157 del DL 34/2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
• gli atti di accertamento,
• di contestazione,
• di irrogazione delle sanzioni,
• di recupero dei crediti di imposta,
• di liquidazione e di rettifica e liquidazione,
per i quali i termini di decadenza, scadevano tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, e che devono essere stati emessi entro il 31 dicembre 2020, saranno notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza.
Già il D.L. N. 3 era intervenuto in merito.
I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento (previsti dall’articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del DPR 602/73 sono prorogati di quattordici mesi relativamente:
• alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis e 54 bis del DPR 600/73;
• alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nell’anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del DPR 917/86;
• alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36-ter del DPR 600/73.
In merito a quanto previsto dall’articolo 68 del Decreto Cura Italia (DL 18/2020) si prevede che con riferimento
• alle entrate tributarie
• e non tributarie,
sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione ovvero il 31 marzo 2021.
Il termine finale di cui all’articolo 152, comma 1, primo periodo, del DL 34/2020 è prorogato al 28 febbraio 2021 e sono pertanto sospesi i pignoramenti di salari e stipendi e altre indennità.

Iscrivi alla Newsletter