----

PROROGATO AL 15 OTTOBRE 2020 LO STATO DI EMERGENZA: L’IMPATTO SUI DATORI DI LAVORO

 

 

04 Ago 2020

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 30 luglio 2020 la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 che, considerato l’attuale contesto di rischio sanitario, ha disposto la proroga al 15 ottobre 2020 del termine ultimo dello stato di emergenza, inizialmente fissato al 31 luglio 2020 dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

Sulla medesima G.U. è stato pubblicato il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 che riporta, nell’allegato 1, l’elenco delle disposizioni contenute nei Decreti Legge nn. 19/2020 e 33/2020 prorogate al 15 ottobre 2020.

Di particolare interesse per i datori di lavoro risulta la proroga, al 15 ottobre 2020, delle:

  • misure di contenimento del contagio contenute nel DL n. 33/2020, fatti salvi i diversi termini previsti per specifiche disposizioni e fatte salve diverse disposizioni da parte delle Regioni o Province Autonome;
  • disposizioni di cui all’articolo 16, commi 1 e 2, del DL n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, ai sensi del quale le mascherine chirurgiche reperibili in commercio sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI) per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e no, nonchè per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che nello svolgimento dell’attività sono impossibilitati a mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro;
  • disposizioni di cui all’articolo 39 del DL n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.27/2020, ai sensi delle quali:

– i lavoratori dipendenti portatori di handicap grave o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con handicap grave hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, purché tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione stessa;

– ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile;

  • disposizioni di cui all’articolo 90 del DL n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020, che disciplinano il diritto al lavoro agile per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARSCoV-2, sulla base delle valutazioni dei medici competenti.

 

NB

Preme evidenziare che le disposizioni di cui all’articolo 90 del DL n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020, che disciplinano il diritto al lavoro agile per i dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di anni 14 sono prorogate fino al 14 settembre 2020 (data di inizio dell’anno scolastico), anzichè fino al 15 ottobre 2020.

Il DL n. 83/2020 precisa che i termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell’allegato 1 al decreto stesso, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, e la loro scadenza resta il 31 luglio 2020.

Viene infine precisato che in attesa dell’adozione di un nuovo DPCM continuano a trovare applicazione le disposizioni del DPCM 14 luglio 2020. Più precisamente, tali disposizioni, continueranno ad essere valide fino al 10/08/2020.

 

 

Iscrivi alla Newsletter