15 Aprile 2026
La proroga della riduzione dell’accisa sui carburanti è stata disposta dal Governo con il D.L. 3 aprile 2026, n. 42, che estende il taglio delle accise fino al 1° maggio 2026, confermando le aliquote ridotte già introdotte dal D.L. n. 33/2026 e successivamente aggiornate dal D.M. 2 aprile 2026. La misura nasce per fronteggiare il caro petrolio e le tensioni internazionali che hanno causato un rapido incremento dei prezzi industriali dei carburanti.
Per il settore dell’autotrasporto, la riduzione delle accise si accompagna a un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta, riconosciuto per la maggior spesa sostenuta nei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto a febbraio 2026, con un limite massimo di 100 milioni di euro per l’anno (art. 3 D.L. n. 33/2026). Tuttavia, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative hanno evidenziato che l’efficacia della misura è fortemente ridimensionata dall’aumento dei prezzi, che supera di gran lunga le risorse stanziate, e che le imprese più virtuose, che hanno investito nel rinnovo delle flotte, risultano penalizzate dalla riduzione delle accise, con una diminuzione dei rimborsi sul gasolio commerciale.
Le associazioni chiedono interventi urgenti per il rifinanziamento del credito d’imposta, la semplificazione delle modalità di calcolo, l’anticipazione dei rimborsi e chiarimenti normativi sull’adeguamento automatico dei costi nei contratti di trasporto. Permangono criticità legate all’incertezza sull’autorizzazione europea e ai tempi di fruizione del credito, incompatibili con le esigenze di liquidità delle imprese.
A seguito della riduzione delle accise sui carburanti, i calcoli per la riduzione delle accise degli autotrasportatori per il primo trimestre 2026 sono i seguenti:
GASOLIO O GASOLI PARAFFINICI (HVO) NON CONFORMI AI REQUISITI all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025:
- dal 1/01/2026 al 18/03/2026 è pari a 269,68 per mille litri di gasolio o di gasoli paraffinici HVO (aliquota normale di 672,90 per mille litri che grava su tali carburanti);
- dal 19/03/2026 al 31/03/2026 è pari a 69,68 per mille litri di gasolio o di gasoli paraffinici HVO (aliquota normale di 472,90 per mille litri che grava su tali carburanti).
GASOLI PARAFFINICI (HVO) CONFORMI AI REQUISITI all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025:
- dal 01/01/2026 al 31/03/2026 è pari a 214,18 per mille litri (aliquota ridotta di 617,40 per mille litri che grava su tali carburanti).
GASOLI PARAFFINICI (HVO) SENZA INFORMAZIONI DA PARTE DEL FORNITORE all’art.3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025:
- dal 01/01/2026 al 18/03/2026 è pari a 214,18 per mille litri (aliquota ridotta di 617,40 per mille litri che grava su tali carburanti);
- dal 19/03/2026 al 31/03/2026 è pari a 69,68 per mille litri (aliquota normale di 472,90 per mille litri che grava su tali carburanti).
