4 Febbraio 2026
La Legge di Bilancio 2026 ha sostituito il comma 3-bis dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che individua gli operatori obbligati all’iscrizione al RENTRI, come di seguito riportato:
3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo.
Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale:
a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all’articolo 237, comma 1;
b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 190, commi 5 e 6.
I soggetti a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 190, comma 5, sono:
• gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila,
• le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8,
• per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti. (già precedentemente esclusi dall’obbligo di iscrizione).
Si evidenzia che gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all’articolo 212, comma 8, rimangono tenuti all’iscrizione solo quando obbligati in qualità di produttori.
I soggetti a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 190, comma 6, sono:
• gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi,
• i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati,
• i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.
I soggetti esclusi dall’obbligo di iscrizione al Registro elettronico nazionale devono presentare, tramite l’area operatori del portale RENTRI, una pratica di cancellazione entro il primo trimestre del 2026.
Tale cancellazione avrà effetto immediato, essendo conseguenza di applicazione di norma primaria intervenuta e non rientrando nella fattispecie di cui all’articolo 12, commi 6 e 7 del DM 4 aprile 2023 n. 59.
Alle domande di cancellazione presentate oltre il termine del 30 marzo si applicheranno le disposizioni dell’art. 12 sopra citato.
Non è previsto il rimborso dei contributi e dei diritti precedentemente versati
