Bonus pubblicità 2020, quali sono gli investimenti pubblicitari inclusi ed esclusi dalla normativa?
La normativa sul credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari è stata modificata dal Decreto Rilancio, che ha “addolcito” i parametri di accesso, eliminando il requisito dell’aumento dell’1% degli investimenti pubblicitari realizzati tra il 2020 e il 2019 sugli stessi mezzi d’informazione.
Ma quali sono di preciso le spese che rientrano tra quelle agevolate dal credito d’imposta del 50% e quali, invece, quelle escluse?
Le domande per ottenere il credito d’imposta del 50% sugli investimenti pubblicitari possono essere inviate per tutto il mese di settembre 2020: è questo quindi il momento giusto per avere bene in mente il tipo di spese consentite.
Secondo la normativa, il bonus pubblicità è riconosciuto solo per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati su:
emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali;
giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale.
Ricordiamo però che anche se il requisito dell’aumento dell’1% degli investimenti pubblicitari è venuto meno con le novità del Decreto Rilancio, rimangono in vigore le altre caratteristiche per chi richiede il bonus, ovvero:
-le emittenti radiofoniche e televisive devono essere registrate presso il Registro degli operatori di comunicazione;
-i giornali devono essere iscritti presso il competente Tribunale, oppure presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.
Inoltre, il bonus potrà essere richiesto anche per gli investimenti sulle emittenti televisive nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Le FAQ sul sito del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria specificano inoltre che rientrano tra gli investimenti inclusi nel credito d’imposta anche le pubblicità sui siti delle agenzie di stampa, poiché:
“si tratta, in primo luogo, di organi di informazione, che svolgono dunque una funzione del tutto analoga a quella dei giornali, e che hanno modalità di fruizione, da parte del pubblico, sovrapponibili a quelle dei giornali on-line.”
Anche le agenzia di stampa devono soddisfare gli stessi requisiti di cui sopra, ovvero essere in regola con le norme della registrazione della testata e avere un direttore responsabile.
La normativa che regola il bonus pubblicità è molto chiara rispetto agli investimenti pubblicitari ammessi. A chiarire però i possibili dubbi rispetto agli investimenti che invece non sono consentiti, tramite il credito d’imposta del 50%, ci pensa una specifica FAQ sul sito del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria.
Non sono ammesse al bonus pubblicità le spese sostenute per:
-grafica pubblicitaria su cartelloni fisici;
-volantini cartacei periodici;
-pubblicità su cartellonistica;
-pubblicità su vetture o apparecchiature;
-pubblicità mediante affissioni e display;
-pubblicità su schermi di sale cinematografiche;
-pubblicità tramite social o piattaforme online (dunque sono escluse le sponsorizzazioni su Facebook e Instagram);
-banner pubblicitari su portali online.
Sono escluse anche le spese accessorie, ovvero ogni altro costo diverso dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso. Escluse infine anche le televendite e i servizi di giochi e scommesse.