3 Settembre 2025
Il 2 marzo 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 19/2024 relativo alle misure di attuazione del PNRR, contenente nuove misure per il rafforzamento delle tutele per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che prevede
1. maggiori controlli con finanziamenti per nuove assunzioni di ispettori e dell’interoperabilità delle banche dati interessate.
2. il rafforzamento del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite una “patente” a crediti destinata a certificare il rispetto delle norme antinfortunistiche per i soggetti che operano nei cantieri edili, sulla falsariga di quella delle patenti di guida..
Nello specifico il DL 19/2024 è intervenuto sull’articolo 27 del Testo Unico sicurezza (81/2008) introducendo l’obbligo per imprese e lavoratori autonomi, a far data dal 1° ottobre 2024, ai fini dell’accesso ai cantieri edili del possesso di una patente rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
La patente, ricordiamo, è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente ai soggetti di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione minima di 15 crediti.
La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi per violazioni agli articoli del Testo unico della sicurezza D.LGS. 81/2008. In particolare sono previste le seguenti decurtazioni:
Evento:
per accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I
Punti tagliati:
10 crediti
Evento:
per accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI
Punti tagliati:
7 crediti
Evento:
provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, comma 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.
Punti tagliati:
5 crediti
Evento:
riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata morte del lavoratore.
Punti tagliati:
20 crediti
Evento:
riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata inabilità permanente
Punti tagliati:
15 crediti
Evento:
un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 40 giorni.
Punti tagliati:
10 crediti
Nei casi infortuni da cui derivi morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l’Ispettorato del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di 12mesi.
L’ispettorato nazionale del lavoro definirà i criteri, e le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non potranno comportare una decurtazione superiore a 20 crediti.
L’amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti definitivi deve dare notizia, entro 30 giorni dalla notifica:
• ai destinatari, e
• alla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, la quale procede entro 30 giorni alla decurtazione dei crediti.
RECUPERO DEI CREDITI
I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza di corsi di formazione, da parte del soggetto titolare.
Ciascun corso consente di riacquistare 5 crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
I crediti riacquistati non possono superare complessivamente il numero di 15.
Trascorsi 2 anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti previa trasmissione alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell’attestato di frequenza di uno dei corsi la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti.
Il punteggio è inoltre incrementato di 5 crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30.
Una dotazione inferiore a 15 crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti.
Le sanzioni previste
L’eventuale attività in cantieri temporanei o mobili da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a 15 crediti comporta:
• il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis e
• l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per un periodo di sei mesi.
Nuovi obblighi
In tema di obblighi per i committenti si prevede che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo debbano:
a) verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari il requisito si considera soddisfatto mediante presentazione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio e del DURC, corredato da autocertificazione sugli altri requisiti previsti
b) chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS), all’INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito si considera soddisfatto mediante presentazione DURC e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
b-bis) verificare il possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo art. 27, dell’attestato di qualificazione SOA;”
c) trasmettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, DL n. 185 2008 , convertito in legge e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione».
Patente fino a 100 punti: domande e autocertificazioni
Il Decreto attuativo sulle modalità per l’ottenimento della patente, DM 132 del 18.9.2024 ha specificato alcuni aspetti operativi. Tra le novità, rispetto al decreto istitutivo:
• possibilità di incremento fino a un massimo di 100 crediti, in base a vari fattori, come la storicità dell’azienda investimenti in salute e sicurezza sul lavoro, per formazione dei lavoratori, in particolare quelli stranieri;
• l’attribuzione dei crediti in caso di fusione o trasformazione societaria, con l’azienda risultante che conserva il punteggio più alto;
• sulla sospensione della patente in caso di infortuni gravi o mortali nei cantieri, imputabili almeno per colpa grave al datore di lavoro, ai dirigenti o ai preposti, fino a 12 mesi, l’ispettorato del lavoro conserva una titolarità nella valutazione;
• i crediti decurtati possono essere recuperati con attività formative e investimenti in materia di salute e sicurezza fino a un massimo di 15 crediti in base alla valutazione di una Commissione INL -INAIL.
Pubblicata con sollecitudine il 23 settembre anche la circolare dell’Ispettorato del lavoro n. 4/2024 che specifica le modalità di domanda e fornisce il modello per le autocertificazioni dei requisiti.
In data 4 ottobre 2024 l’ispettorato ha pubblicato le prime 4 faq di chiarimenti.
A luglio 2025 sono state pubblicate ulteriori FAQ di chiarimenti e pubblicato il manuale operativo per l’utilizzo della piattaforma digitale con cui fare richiesta e verificare i punti accreditati.
Riepilogo chiarimenti:
N. 33
CASO: Responsabile lavori/coordinatori: responsabilità per requisiti mancanti in cantiere?
NOTA: Devono solo verificare patente o titolo equivalente all’affidamento. Le false dichiarazioni ricadono sul dichiarante (legale rappresentante), non su di loro.
N. 34
CASO: Restauratore libero professionista (come archeologo): iscrizione CCIAA nella domanda.
NOTA: Non deve iscriversi alla CCIAA; quel campo serve solo come conferma dei requisiti professionali (Partita IVA e iscrizione Gestione separata).
N. 35
CASO: Imprese stabilite in altro Stato UE.
NOTA: Devono presentare documenti equivalenti: registro imprese nazionale al posto di CCIAA, certificato A1 al posto del DURC, regolarità fiscale al posto del DURF. Inoltre, autodichiarare il rispetto degli obblighi del D.Lgs. 81/2008 (formazione, DVR, RSPP).
N. 36
CASO: La patente ha scadenza?
NOTA: No, resta valida nel tempo salvo sospensione o revoca
N. 37
CASO: Committente con addetti manutenzione in cantiere.
NOTA: Se opera fisicamente in cantiere deve avere la patente, come tutte le imprese e lavoratori che vi lavorano direttamente.
N. 38
CASO: Società UE con sede secondaria in Italia (P.IVA diverse).
NOTA: La P.IVA che opera fisicamente in cantiere deve avere la patente, anche senza dipendenti. Nessun obbligo se la sede non svolge lavori in cantiere.
N. 39
CASO: Microimpresa (UPS): installazione e manutenzione.
NOTA: Se l’attività si svolge in cantiere serve la patente, anche per sola manutenzione. Se invece gli interventi sono in luoghi non considerati cantieri (es. officine, uffici), non è richiesta.
N. 40
CASO: Riparazione macchinari edili in cantiere.
NOTA: Serve patente a crediti, oppure attestazione SOA di livello superiore alla III o documento equivalente.
N. 41
CASO: Allestimenti in musei, gallerie, spazi espositivi.
NOTA: Per musei e mostre non serve la patente. Serve invece per fiere, sagre, spettacoli e palchi (disciplinati dal “Decreto Palchi”).
N. 42
CASO: Cantiere boschivo: abbattimenti piante / opere edili.
NOTA: Solo lavori boschivi → non serve la patente. Se ci sono anche opere edili o di ingegneria civile, tutte le imprese presenti in cantiere devono averla.
N. 43
CASO: Imprese di pulizia in cantieri edili o altrove.
NOTA: Se operano in un cantiere devono avere la patente. Se lavorano in negozi, uffici, fabbriche o altri luoghi non qualificabili come cantieri, non è richiesta.
