24 Settembre 2025
La Corte di Cassazione Civile, Sezione II, con l’ordinanza n. 1802/2025, ha riaffermato che la corretta gestione e l’uso del tachigrafo costituiscono responsabilità diretta dell’azienda proprietaria del mezzo pesante, che deve garantire che ogni veicolo pesante parta in condizioni di piena regolarità.
Se un veicolo circola senza la carta tachigrafica del conducente inserita nel tachigrafo, la semplice registrazione manuale non è sufficiente a giustificare l’omissione. L’impresa risponde della violazione, salvo che provi con elementi oggettivi l’assenza di colpa.
pur non essendo il conducente parte del giudizio di Cassazione la Corte ha precisato, come principio generale, che anche il conducente è responsabile in via autonoma.
Obbligo di controllo del tachigrafo per l’impresa di autotrasporto
Secondo la Cassazione, la responsabilità delle imprese di autotrasporto sta nell’obbligo di organizzare e vigilare sull’attività di guida, affinché il tachigrafo venga sempre utilizzato in modo regolare.
Ciò significa:
• verificare, prima di ogni viaggio, che il tachigrafo sia funzionante e idoneo alla registrazione dei dati;
• garantire che la carta tachigrafica del conducente sia inserita correttamente;
• predisporre procedure aziendali di controllo periodico e manutenzione del dispositivo.
Questi adempimenti derivano dal complesso normativo formato dagli articoli 174 e 179 del Codice della Strada e dagli articoli 32 e 33 del Regolamento CE n. 561/2006, che impongono alle imprese non solo di dotare i veicoli di cronotachigrafo, ma anche di assicurare il corretto utilizzo e la formazione del personale.
Il punto decisivo dell’ordinanza n. 1802/2025 è l’onere della prova. La presunzione di colpa prevista dall’articolo 3 della legge 689/1981 impone che sia l’impresa a dimostrare che l’evento è avvenuto per caso fortuito o forza maggiore.
Per superare tale presunzione non bastano dichiarazioni generiche o annotazioni manuali sul tachigrafo.
Occorrono riscontri tecnici concreti, come rapporti di officina, interventi immediati, fotografie, certificazioni di guasto o documenti che attestino controlli e manutenzioni effettuati.
Nel caso deciso dalla Cassazione, la società non ha fornito alcuna prova di questo tipo, limitandosi ad affermare un malfunzionamento temporaneo del tachigrafo.
La Corte ha quindi confermato la sanzione amministrativa prevista dall’art. 179 CdS, che la legge fissa tra 849 e 3.396 euro, senza specificare l’importo concretamente applicato e chiarito che ll’impresa di autotrasporto risponde a titolo di fatto proprio, e non soltanto in via solidale con il conducente.
Ciò significa che l’azienda è chiamata a rispondere anche se il guasto al tachigrafo si manifesta durante la marcia del veicolo, quando il difetto di vigilanza o di organizzazione sia in qualche modo imputabile alla stessa.
La Corte ha ribadito, come principio generale, che la responsabilità del conducente resta distinta e autonoma. Chi guida senza inserire la carta tachigrafica viola direttamente l’art. 179, comma 2, Codice della Strada e, per non essere sanzionato, deve dimostrare di aver agito senza colpa, fornendo prova di forza maggiore o caso fortuito.
La sola compilazione manuale, prevista come misura d’emergenza per il tachigrafo, non elimina la responsabilità né dell’impresa né del conducente se non è supportata da evidenze oggettive.
Tachigrafo: pratiche per le imprese di autotrasporto
L’ordinanza n. 1802/2025 della Corte di Cassazione rafforza gli obblighi delle aziende di autotrasporto e dei gestori di flotte di mezzi pesanti:
• Controlli preventivi e manutenzione costante: ogni mezzo deve essere verificato prima della partenza, assicurando che il tachigrafo e la carta tachigrafica del conducente siano pienamente funzionanti.
• Formazione del personale: i conducenti devono ricevere istruzioni precise e documentate su come utilizzare il tachigrafo e su come comportarsi in caso di guasto.
• Documentazione puntuale: in presenza di un malfunzionamento imprevisto, occorre raccogliere immediatamente prove tecniche (rapporti d’officina, fotografie, certificazioni) per dimostrare l’assenza di colpa.
• Nessuna tolleranza per omissioni: l’annotazione manuale, se non accompagnata da prova concreta, non evita la sanzione.
Tachigrafo obbligatorio per furgoni dal 1° luglio 2026
Dal 1° luglio 2026:
• tutti i furgoni da 2,5 a 3,5 tonnellate impegnati in trasporto internazionale o cabotaggio dovranno installare un tachigrafo intelligente G2V2, capace di registrare in modo automatico posizione, tempi di guida e periodi di riposo;
• gli autisti dovranno rispettare le norme sui tempi di guida e riposo già previste per i camionisti, con limiti orari stringenti e pause obbligatorie;
• scatteranno anche le regole sul distacco dei conducenti, comprese quelle sulla retribuzione minima e sulla dichiarazione preventiva delle missioni all’estero.
Per gli operatori dell’autotrasporto leggero, abituati a circolare solo con la patente B e senza formazione specifica sulle normative europee, si tratta di una vera rivoluzione.
Obbligo tachigrafo per i furgoni
Il cuore della nuova disciplina è il tachigrafo intelligente G2V2. Questo dispositivo non solo registra tempi e distanze, ma comunica automaticamente i dati alle autorità di controllo, anche a distanza.
L’esperienza del settore dell’autotrasporto insegna che adeguarsi all’ultimo minuto significa rischiare lunghe attese nelle officine certificate e carenza di apparecchi. Per evitare blocchi e sanzioni, i proprietari di furgoni dovranno programmare per tempo l’installazione e la formazione dei conducenti.
Per supportare il settore, l’IRU (International Road Transport Union) ha avviato un piano europeo di preparazione.
Le imprese che si muoveranno in anticipo potranno trasformare questo obbligo in un vantaggio competitivo, evitando sanzioni e disservizi.
Come prepararsi subito
Per arrivare pronti al 1° luglio 2026, autisti e operatori dovrebbero:
• Pianificare per tempo l’installazione del tachigrafo G2V2 presso officine autorizzate.
• Formare i conducenti sulle nuove regole di guida e riposo.
• Aggiornare i contratti di lavoro e le procedure interne per adeguarsi alle norme sul distacco.
• Monitorare le linee guida ufficiali UE che nei prossimi mesi forniranno indicazioni
