30 Dicembre 2025
Giovedì prossimo 1° gennaio 2026 entreranno in vigore i permessi aggiuntivi per lavoratori con patologie oncologiche o croniche dei quali una circolare INPS ha spiegato il funzionamento.
La misura interessa i lavoratori dipendenti del settore privato e comporta specifici adempimenti per i datori di lavoro, in particolare per quanto riguarda l’anticipazione dell’indennità economica e la corretta esposizione degli eventi nel flusso Uniemens.
La nuova legge 106/2025: beneficiari e condizioni
Il nuovo istituto riconosce, 10 ore annue di permesso retribuito in aggiunta alle tutele già previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi, per:
• lavoratori affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce;
• lavoratori con malattie invalidanti o croniche, anche rare,
• lavoratori con figlio minorenne affetto dalle medesime patologie.
Le patologie devono comportare una invalidità pari o superiore al 74%.
La disposizione si applica esclusivamente ai lavoratori dipendenti, restando escluse la Gestione separata e il lavoro autonomo.
I permessi possono essere utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o cure mediche.
È inoltre richiesto che il rapporto di lavoro sia in essere al momento della fruizione del permesso.
Ai fini del riconoscimento del diritto al permesso è necessario:
• il verbale di invalidità civile (≥ 74%);
• prescrizioni mediche rilasciata dal medico di medicina generale o da uno specialista di struttura pubblica o accreditata.
Per i figli minori, il requisito sanitario è soddisfatto anche con il riconoscimento dell’indennità di frequenza.
Il lavoratore interessato deve fare richiesta, nelle modalità indicate dal datore di lavoro, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, e dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (prescrizione medica e riconoscimento del grado di invalidità civile pari o superiore al 74%).
Una volta fruito il permesso, il lavoratore deve produrre al datore di lavoro l’attestazione rilasciata dalla struttura presso la quale ha effettuato le prestazioni sanitarie prescritte.
Indennità economica
La novità più rilevante riguarda la natura economica del beneficio. Per le 10 ore annue di permesso aggiuntivo è prevista un’indennità economica, determinata secondo le regole della malattia comune.
Nel settore privato: l’indennità è anticipata dal datore di lavoro e poi l’importo è recuperato tramite conguaglio contributivo INPS.
Nel settore pubblico l’indennità è erogata dall’Ente di appartenenza.
La misura dell’indennità è pari al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera (RMGG).
La fruizione è consentita solo in ore intere, non frazionabili, e il diritto per il figlio minore è autonomo rispetto a quello spettante al lavoratore per sé stesso.
Istruzioni operative per Uniemens
Dal punto di vista operativo, la circolare INPS introduce un nuovo codice evento Uniemens:
PCM – Permessi per visite, esami e cure mediche per patologie oncologiche, invalidanti e croniche.
Il codice deve essere utilizzato dal flusso di competenza gennaio 2026.
