ENEA ha pubblicato una nuova nota di chiarimento per rispondere alle richieste relative all’idoneità dei prodotti per l’isolamento termico degli edifici. Il documento, datato 2 dicembre, aggiorna una precedente comunicazione pubblicata circa sei mesi fa.

In premessa, ENEA precisa che per l’ammissibilità alle detrazioni fiscali previste dal Superbonus 110%, dall’ecobonus e dal bonus facciate (quando l’intervento è energeticamente influente) bisogna rispettare:

– i requisiti tecnici previsti dal decreto 26/06/2015 “requisiti minimi” o regolamenti regionali;

– i requisiti tecnici previsti per l’accesso alle detrazioni fiscali, che per gli interventi sull’involucro riguardano i valori limite delle trasmittanze termiche differenziate per zone climatiche.

Rispetto alla prima versione, nell’aggiornamento del 2 dicembre, Enea evidenzia un aspetto molto importante, ovvero il fattore tempo, precisando che a seconda della dta di inizio lavori, si applicano determinati limiti.

Confermata la normativa per il calcolo del valore della trasmittanza dell’elemento edilizio: la norma UNI EN ISO 6946 e l’osservanza del Regolamento (UE) N. 305/2011 del parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2011 e del D.Lgs 106/2017  per la messa in commercio dei prodotti da costruzione.

ENEA dedica una corposa parte alle attuali regole comunitarie e nazionali per i materiali isolanti, distinguendo quelli con marcatura CE: materiali che hanno norma di prodotto armonizzata o il rilascio di un ETA (European Technical Assessment), da quelli senza marcatura CE o marcati CE, ma per i quali in DoP (dichiarazione di prestazione) non sono dichiarate le prestazioni relative al requisito “risparmio energetico e ritenzione del calore”.

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