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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Nota n. 7152/2021, chiarisce che i tre giorni di permesso mensile di cui all’articolo 33, comma 3, della Legge n. 104/1992 possono essere fruiti a ore anche durante il lavoro agile (c.d. smart working).
L’INL ha infatti precisato che, se da un lato, con diverse norme e istruzioni operative fornite dagli organi competenti, è stata rappresentata la difficile compatibilità della fruizione oraria con il lavoro agile; dall’altro, si è al contempo rappresentata la non esclusione della fruibilità frazionata e dunque la possibilità del lavoratore di fruirne, ove ritenga, secondo proprie valutazioni, che le esigenze personali per le quali si fruisce del permesso non siano compatibili con la propria organizzazione in modalità agile.

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