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ISTRUZIONI SUL CONGEDO PARENTALE PER COVID FINO AL 31.12.2021

21 Dic 2021

Confermata con la conversione in legge del DL 146/2021, la possibilità di congedi parentali per cause legate al COVID (quarantena o malattia dei figli o sospensioni dell’attività didattica in presenza) per i genitori.
Sono interessati tutti i lavoratori sia dipendenti che autonomi iscritti alla Gestione separata e alle Gestioni speciali INPS.
Si ricorderà che la misura era stata attivata durante il 2020 e fino al 30 giugno 2021. I nuovi fondi a disposizione sono 28,7 milioni di euro, cui se ne aggiungono ulteriori 7,6 circa, per fare fronte alle assenze dei lavoratori della scuola.
Per la gestione è incaricato ancora una volta l’INPS, che ha pubblicato tutte le istruzioni dettagliate sui requisiti le modalità di utilizzo, la cumulabilità e la fruizione nei flussi Uniemens da parte dei datori di lavoro in una recente circolare. L’Istituto viene denominato ora “Congedo parentale Sars-cov 2” per distinguerlo dal congedo parentale ordinario nelle comunicazioni con l’INPS.
Vediamo di seguito le principali indicazioni.

Congedo COVID per i lavoratori dipendenti e autonomi
Come in precedenza il congedo Covid consiste nella possibilità di astensione dal lavoro indennizzata al 50% della retribuzione per i genitori lavoratori dipendenti con:
1. figli conviventi minori di anni 14,
2. figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche non conviventi e senza limite di età,
che siano
• iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura, oppure
• in quarantena da contatto con il contagio covid;
• in malattia da COVID 19.
Potrà essere utilizzato alternativamente tra i due genitori (non negli stessi giorni) sia in forma giornaliera che oraria.
I periodi risulteranno comunque coperti da contribuzione figurativa.
Gli eventuali periodi di congedo parentale ordinario fruiti per gli stessi motivi dall’inizio dell’anno scolastico 2021-2022 e fino alla data del 21 ottobre 2021 (entrata in vigore del decreto legge) potranno essere convertiti in congedi COVID su domanda dell’interessato.
Il beneficio sarà garantito anche:
1. ai lavoratori iscritti alla Gestione separata;
2. ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS.
La circolare 189/2021 specifica che con riferimento ai soggetti iscritti alla Gestione separata si deve trattare di:
• lavoratori parasubordinati con rapporto attivo e di liberi professionisti titolari di partita IVA attiva, o
• componenti di studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR,
• non coperti da altre forme di previdenza obbligatoria.
In mancanza di un’attività da cui astenersi il diritto al congedo non sussiste.

Congedo non retribuito per i genitori con figli da 14 a 16 anni
Sempre in continuità con i decreti precedenti si prevede anche la possibilità di astensione dal lavoro non retribuita, e senza contribuzione figurativa ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro per i lavoratori con figli da 14 a 16 anni.

Congedo parentale SARS COV -2
L’INPS precisa che fornirà, con apposito messaggio, le indicazioni per la presentazione della domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2”.
Viene anticipato che:
• la domanda potrà riguardare anche periodi di astensione precedenti la data di presentazione purché relativa a periodi di fruizione non antecedenti il 22 ottobre 2021.
• la domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2” dei lavoratori dipendenti del settore privato potrà essere presentata, inoltre, per convertire i periodi di congedo parentale (sia in modalità giornaliera che oraria) e di prolungamento di congedo parentale fruiti a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 21 ottobre 2021.
• Sarà possibile annullare le domande di “Congedo parentale SARS CoV-2” relativamente alle giornate di congedo non fruite, mentre non sarà possibile annullare le domande del congedo di cui trattasi relative a periodi già fruiti.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica.

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