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INGRESSO IN ITALIA: LE REGOLE FINO AL 15 MAGGIO. STOP DA INDIA, BANGLADESH, SRI LANKA

04 Mag 2021

Novità in materia di ingressi in Italia dall’Estero con la nuova ordinanza del Ministro della Salute del 29 aprile 2021, che sostituisce le precedenti del 25 e del 28.4.2021, in cui si prevede che dal 29 aprile al 15 maggio 2021 sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni antecedenti abbiano soggiornato o transitato in India, Bangladesh e Sri Lanka.
Inoltre sono prorogate fino al 15 maggio le misure di contenimento degli arrivi:
• dai paesi europei (Elenco C )
• da paesi extraeuropei a basso rischio e
• il divieto di ingresso in italia dal Brasile (elenco E)
Riportiamo di seguito tutti i dettagli

Misure per l’ingresso dall’India, Bangladesh e SRI Lanka
Sono previste le seguenti deroghe al divieto di ingresso sopracitato per i soggetti che non manifestino sintomi da COVID-19 e che si trovino in una delle seguenti situazioni:
a) abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 25 aprile 2021,
b) intendano raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza dei figli minori, del coniuge o della parte di unione civile;
c) siano autorizzati dal Ministero della salute, per inderogabili motivi di necessità, all’ingresso in Italia.
In questi casi sono previsti:
a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle settantadue ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dall’India, va effettuato al momento dell’arrivo in aeroporto;
c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall’esito del test alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni presso l’abitazione o la dimora previa comunicazione del proprio ingresso all’azienda sanitaria competente;
d) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei dieci giorni di quarantena.
Personale viaggiante : A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di compilazione del modulo di localizzazione del passeggero, le disposizioni del presente articolo non si applicano all’equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto.
Le disposizioni non si applicano ai voli, anche indiretti, iniziati non oltre il 25 aprile 2021.
Resta fermo quanto stabilito all’allegato 28 del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021. “Protocollo per raggiungere una nave per l’imbarco, per la libera uscita e per lasciare una nave per il rimpatrio”.

Le regole per l’entrata dall’estero fino al 15 maggio: i paesi interessati
Nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 17 aprile 2021 era stata pubblicata l’ Ordinanza 16 aprile 2021, con le misure di sicurezza generali per chi fa ingresso in Italia dall’estero con gli elenchi dei paesi interessati.
In particolare:
• dal 19 aprile 2021 obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco della certificazione di essersi sottoposto ad un tampone nelle 48 ore antecedenti all’ingresso per chi entra da Stati o territori esteri di cui agli elenchi C, D ed E dell’Allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021,
• dal 18 aprile 2021 il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per le persone che hanno soggiornato o transitato, nei 14 giorni precedenti all’ingresso in Italia, in Stati e territori di cui agli elenchi D ed E dell’Allegato 20 del suddetto decreto, è rideterminato in 10 giorni, con l’obbligo di effettuare un tampone al termine dello stesso;
• chiunque fa ingresso da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D ed E dell’Allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021, prima dell’ingresso stesso deve compilare uno specifico modulo di localizzazione in formato digitale, che sostituisce la dichiarazione di cui all’art. 50, comma 1, del predetto decreto, e darne prova al vettore;
• il provvedimento produceva effetti fino al 30 aprile 2021. La nuova ordinanza datata 29 aprile proroga le norme fino al 15 maggio 2021.

Elenchi dei paesi esteri (allegato 20 DPCM 2.3.2021)
Elenco A
Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano.
Elenco B
Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all’elenco C,
Elenco C
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.
Elenco D
Australia, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, nonche’ gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all’elenco E, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 6, comma 2.
Elenco E
Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.

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