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IN SCADENZA IL 31 GENNAIO L’ASSICURAZIONE LAVORO DOMESTICO

10 Gen 2023

Il 31 gennaio 2023 scade il termine per effettuare il pagamento dell’importo annuale della polizza obbligatoria dell’assicurazione contro gli infortuni domestici (cd .”assicurazione casalinghe”).

Sono tenuti ad assicurarsi coloro che lavorano solo in casa o che comunque non sono coperti da altre polizze assicurative INAIL e, in particolare, chi ha un’età compresa tra i 18 e 67 anni compiuti e:
1. svolge il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa;
2. non è legato da vincoli di subordinazione;
3. presta lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo;
4. studenti domiciliati in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell’ambiente in cui abitano;
5. titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni;
6. cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;
7. lavoratori in mobilità, lavoratori in cassa integrazione guadagni o beneficiari di prestazioni a carico dei Fondi di integrazione salariale e i lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione
8. soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l’intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato), per i periodi in cui non è svolta attività lavorativa. Dato che il premio assicurativo non è frazionabile la quota va versata per intero,
ATTENZIONE L’ambito domestico coincide con l’abitazione e le relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) dove risiede il nucleo familiare dell’assicurato. Se l’immobile fa parte di un condominio, si considerano come ambito domestico anche le parti comuni (androne, scale, terrazzi, ecc.).
Non è compreso nella polizza l’infortunio in itinere.
Nell’ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio: madre e figlia).
E’ escluso dall’obbligo assicurativo:
• il lavoratore socialmente utile (Lsu);
• IL titolare di una borsa lavoro;
• l’iscritto a un corso di formazione e/o a un tirocinio;
• il lavoratore part time;
• il religioso.

Modalità di pagamento e gratuità
Il pagamento del premio per l’assicurazione “casalinghe”, pari a 24 euro, deve essere corrisposto entro il 31 gennaio di ogni anno e decorre dal 1 gennaio.
Se, invece, il pagamento è effettuato dopo il 31 gennaio l’assicurazione decorre dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento.
Per coloro che contemporaneamente:
• hanno un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui e
• fanno parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui
il pagamento del premio è a carico dello Stato.
Chi possiede i requisiti di legge ma non paga l’assicurazione, è soggetto ad una sanzione da parte dell’Inail, pari all’equivalente del premio (24,00 euro).
Il bollettino precompilato per il pagamento viene inviato a chi è già assicurato e può essere utilizzato in ufficio postale, sportelli bancari, tabaccai aderenti ai circuiti PagoPA.
In assenza del bollettino prestampato i riferimenti per il pagamento sono i seguenti:
• conto corrente bancario con codice IT85O0760103200000067605006 intestato a “Inail Direzione Centrale P.B.C. – pago PA – P.le G. Pastore 6- 00144 Roma”.

ATTENZIONE
Per l’assicurazione con premio a carico dello Stato l’iscrizione va fatta ogni anno perché non è più prevista la modalità automatica di rinnovo.
Va utilizzato il servizio online “Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva”.

Le prestazioni dell’assicurazione lavoro domestico
Inail prevede per gli assicurati a decorrere dal 1° gennaio 2019:
• rendita diretta per inabilità permanente, se dall’infortunio sia derivata un’inabilità permanente pari o superiore al 16%;
• prestazione una tantum di importo pari a euro 300 qualora l’inabilità permanente sia compresa tra il 6 e il 15%;
• assegno per assistenza personale continuativa ai titolari di rendita;
• rendita ai superstiti, assegno funerario e beneficio “una tantum” in caso di morte dell’assicurato.

Le prestazioni economiche non sono soggette a tassazione Irpef.

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