----

IN SCADENZA IL 30 GIUGNO L’ESONERO CONTRIBUTIVO ALTERNATIVO A CIG

21 Giu 2022

Per la richiesta di autorizzazione all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non abbiano richiesto trattamenti di integrazione salariale, prevista dall’articolo 1, commi 306-308, della Legge n. 178/2020 – Legge di Bilancio 2021 c’è tempo fino al 30 giugno.
Ieri, 20 giugno 2022, l’Inps ha pubblicato un messaggio che ricorda che in data 30 giugno 2022 cesserà di avere effetti il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», cui è subordinata la misura.
Considerato il suddetto termine l’istituto sottolinea quindi che eventuali richieste per ottenere il codice di autorizzazione “2Q” – avente il significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020, dello sgravio art.12 DL 137/2020 e dello sgravio Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020” – dovranno essere inoltrate in tempo utile all’INPS.
Le Strutture territoriali infatti non potranno adottare provvedimenti concessori del suddetto codice di autorizzazione in data successiva al 30 giugno 2022.
Ricordiamo di seguito le principali istruzioni sulle caratteristiche.

Esonero contributivo legge 178/2020 alternativo a CIG
L’agevolazione era già stata prevista nel 2020 dai precedenti decreti emergenziali ed è stata prorogata anche dalla Legge di Bilancio 2021 ma la fruizione effettiva era bloccata in attesa della autorizzazione della Commissione europea. giunta lo scorso 8 dicembre.
Ricordiamo le condizioni per l’accesso alla agevolazione contributiva e le caratteristiche:
• aver utilizzato gli ammortizzatore sociali con causale COVID 19 in maggio e/o giugno 2020 (non necessariamente per gli stessi lavoratori perche fa fede la matricola del datore di lavoro)
• rinunciare alla fruizione delle settimane di cassa 2021 introdotte dalla Legge 178/2020,
• l’importo agevolato corrisponde alla contribuzione a carico del datore di lavoro in relazione alle ore di integrazione salariale fruite anche parzialmente nel mese di maggio/giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL,
• il periodo massimo fruibile è di 8 settimane (anche se il credito contributivo risultante fosse superiore),
• nelle ipotesi di cessione di ramo di azienda, il diritto alla fruizione dell’esonero in trattazione permane in capo al datore di lavoro cedente, senza alcun trasferimento in capo al cessionario,
• presso il medesimo datore di lavoro, si può fruire per alcune unità produttive dell’esonero e per altre unità produttive dei nuovi trattamenti di integrazione salariale,
• non hanno accesso all’agevolazione le società finanziarie e le imprese agricole.
Ora dato l’allungarsi dei tempi e l’utilizzo per moltissimi datori di lavoro già effettuato l’istituto specifica che è ancora possibile restituire lo sgravio contributivo del DL 137/2020 relativo anche a un solo lavoratore per avere accesso interamente all’esonero della Legge 178/2020.

Iscrivi alla Newsletter