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IMPIEGO IRREGOLARE DI LAVORATORI STRANIERI, RADDOPPIO MAXISANZIONE

22 Dic 2020

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Nota n. 1118 del 15 dicembre 2020, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine all’interpretazione dell’articolo 103 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), che prevede, nel caso in cui venga accertato l’impiego irregolare dei lavoratori stranieri che abbiano fatto istanza di permesso di soggiorno temporaneo, l’applicazione del doppio della maxisanzione per lavoro “nero”.

In particolare, viene chiesto all’INL se il raddoppio della sanzione si applichi nel caso di impiego “in nero” esclusivamente di lavoratori che siano in attesa del rilascio del permesso, ovvero anche di lavoratori che abbiano già ottenuto il permesso provvisorio.

L’Ispettorato interpreta la norma in maniera ampia, ritenendo che la misura sanzionatoria più grave vada applicata anche alle ipotesi in cui il lavoratore abbia ottenuto il permesso di soggiorno temporaneo. Ciò alla luce della ratio legis desumibile dalla stessa procedura di regolarizzazione, volta ad evitare che l’impiego irregolare dei lavoratori possa impedire la maturazione dei requisiti utili per ottenere la trasformazione del permesso a carattere temporaneo, in un permesso per motivi di lavoro, pericolo che potrebbe riguardare in pari misura sia soggetti che siano in attesa del permesso temporaneo, sia soggetti che l’abbiano già ottenuto.

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