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IL NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL “DECRETO NATALE” A FAVORE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

22 Dic 2020

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. 18.12.2020, n. 313 il DL n. 172/2020, c.d. “Decreto Natale” contenente “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” in vigore dal 19.12.2020.

Oltre alle restrizioni riguardanti la mobilità delle persone sul territorio nazionale nel periodo delle festività natalizie e di inizio 2021, è previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto (nel limite di € 455 milioni per il 2020 e di € 190 milioni per il 2021), a favore dei soggetti esercenti l’attività dei servizi di ristorazione, interessati dalle citate misure restrittive.

 

SOGGETTI BENEFICIARI

Il nuovo contributo a fondo perduto spetta ai soggetti che al 19.12.2020:

  • hanno partita IVA attiva.

N.B.

L’attivazione della partita IVA a decorrere dall’1.12.2020 non consente di usufruire del beneficio;

  • dichiarano di svolgere, quale attività prevalente, una delle attività di seguito riportate.
Codice attività Descrizione
56.10.11 Ristorazione con somministrazione
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42 Ristorazione ambulante
56.10.50 Ristorazione su treni e navi
56.21.00 Catering per eventi, banqueting
56.29.10 Mense
56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale
56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina

 

 

N.B.

La nuova agevolazione è riconosciuta esclusivamente a coloro che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto ex art. 25, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” e che non hanno provveduto alla relativa restituzione.

 

CONTRIBUTO SPETTANTE E MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il contributo in esame:

  • è riconosciuto nella stessa misura del beneficio di cui al citato art. 25;
  • è corrisposto “automaticamente” dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito sul c/c bancario/postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

 

N.B.

L’importo massimo del contributo spettante è fissato a € 150.000.

 

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

Il contributo in esame:

  • non è tassatoai fini IRPEF/IRES/IRAP;
  • non rilevaai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex 61 e 109, comma 5, TUIR;
  • è erogato nel rispetto del limite/condizioni previsti dalla Commissione UE nella Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 final.

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