22 Dicembre 2020
Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. 18.12.2020, n. 313 il DL n. 172/2020, c.d. “Decreto Natale” contenente “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” in vigore dal 19.12.2020.
Oltre alle restrizioni riguardanti la mobilità delle persone sul territorio nazionale nel periodo delle festività natalizie e di inizio 2021, è previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto (nel limite di € 455 milioni per il 2020 e di € 190 milioni per il 2021), a favore dei soggetti esercenti l’attività dei servizi di ristorazione, interessati dalle citate misure restrittive.
SOGGETTI BENEFICIARI
Il nuovo contributo a fondo perduto spetta ai soggetti che al 19.12.2020:
- hanno partita IVA attiva.
N.B.
L’attivazione della partita IVA a decorrere dall’1.12.2020 non consente di usufruire del beneficio;
- dichiarano di svolgere, quale attività prevalente, una delle attività di seguito riportate.
| Codice attività | Descrizione |
| 56.10.11 | Ristorazione con somministrazione |
| 56.10.12 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
| 56.10.20 | Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto |
| 56.10.30 | Gelaterie e pasticcerie |
| 56.10.41 | Gelaterie e pasticcerie ambulanti |
| 56.10.42 | Ristorazione ambulante |
| 56.10.50 | Ristorazione su treni e navi |
| 56.21.00 | Catering per eventi, banqueting |
| 56.29.10 | Mense |
| 56.29.20 | Catering continuativo su base contrattuale |
| 56.30.00 | Bar e altri esercizi simili senza cucina |
N.B.
La nuova agevolazione è riconosciuta esclusivamente a coloro che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto ex art. 25, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” e che non hanno provveduto alla relativa restituzione.
CONTRIBUTO SPETTANTE E MODALITÀ DI EROGAZIONE
Il contributo in esame:
- è riconosciuto nella stessa misura del beneficio di cui al citato art. 25;
- è corrisposto “automaticamente” dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito sul c/c bancario/postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.
N.B.
L’importo massimo del contributo spettante è fissato a € 150.000.
CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO
Il contributo in esame:
- non è tassatoai fini IRPEF/IRES/IRAP;
- non rilevaai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è erogato nel rispetto del limite/condizioni previsti dalla Commissione UE nella Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 final.
