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IL DL N. 3 PROROGA AL 2020 I TERMINI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO

19 Gen 2021

Il DL n. 3 del 15 gennaio 2021 pubblicato in G.U. n 11 dello stesso giorno, reca modifiche alla disciplina degli atti di accertamento e in particolare:

all’art 157 del DL 34/2020 convertito con modificazioni, sono apportate modifiche secondo le quali gli atti:

  • di accertamento,
  • di contestazione,
  • di irrogazione delle sanzioni,
  • di recupero dei crediti di imposta,
  • di liquidazione e di rettifica e liquidazione,

per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022 (prima potevano essere notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021).

Resta pertanto stabilito che l’emissione dell’atto deve essere avvenuta entro il 31 dicembre 2020, ma la possibile data di notifica viene spostata al 2022.

La proroga della notifica sino al 2022 riguarda anche:

  • gli avvisi di recupero dei crediti di imposta,
  • gli avvisi di liquidazione,
  • gli atti di contestazione delle sanzioni.

Il DL n. 3 ha anche previsto una mini sospensione delle cartelle di pagamento modificando il comma 1 dell’art 68 del DL n. 18/2020 e in particolare fissa al 31 gennaio 2021 il termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da:

  • cartelle di pagamento,
  • nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dall’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, (termine attualmente stabilito al 31 dicembre 2020).

Già con Comunicato Stampa del 15 gennaio il Consiglio dei Ministri riportava una sintesi dei provvedimenti del decreto poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il comunicato stampa specificava che “per effetto di tale intervento la sospensione degli stessi versamenti opera senza soluzione di continuità dalla data iniziale della stessa fino alla data del 31 gennaio 2021”.

Per quanto riguarda l’attività della Amministrazione Finanziaria dal 1 gennaio 2021 il comunicato stampa riportava che:

  • restano comunque acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposti; restano fermi gli accantonamenti effettuati e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate nel suddetto periodo.
  • restano prive di qualunque effetto le verifiche relative all’adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento da parte dei beneficiari di pagamenti delle pubbliche amministrazioni eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l’agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento. Pertanto, i soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.

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