3 Novembre 2026
Nel 2026 le imprese possono riconoscere ai dipendenti fringe benefit esenti da imposte e contributi fino a 1.000 euro annui, limite che sale a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico.
La disciplina, prevista dall’articolo 51 del TUIR e confermata per il triennio 2025-2027, rappresenta un’opportunità per le PMI che intendono integrare la retribuzione con buoni acquisto, buoni carburante, utenze domestiche e altri benefit.
Per le aziende è però importante rispettare le soglie di esenzione e monitorare tutti i benefit riconosciuti a ciascun dipendente, per evitare che il superamento dei limiti comporti la tassazione dell’intero importo.
Fringe benefit 2026: quali sono i limiti di esenzione?
Anche per il periodo d’imposta 2026 si applicano le seguenti soglie:
• 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti;
• 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico.
Per beneficiare della soglia più elevata, il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro la presenza dei figli a carico, indicando i relativi codici fiscali.
La Legge di Bilancio 2026 non ha modificato questi importi, già previsti per il triennio 2025-2027.
Quali benefit possono essere concessi ai dipendenti?
I fringe benefit sono beni, servizi e utilità riconosciuti dal datore di lavoro in aggiunta alla retribuzione monetaria.
Tra quelli più utilizzati dalle PMI rientrano:
• buoni acquisto e buoni spesa;
• buoni carburante;
• auto aziendali concesse anche per uso personale;
• telefoni, computer e altri dispositivi aziendali utilizzabili anche privatamente;
• pagamento o rimborso delle utenze domestiche;
• rimborso delle spese di affitto dell’abitazione principale e degli interessi sul mutuo prima casa.
Tutti questi importi, quando rientrano nella disciplina dei fringe benefit, concorrono al raggiungimento della soglia annuale di esenzione.
Attenzione: se si supera il limite, si tassa l’intero importo
Uno degli aspetti più importanti per le imprese riguarda il meccanismo di applicazione delle soglie.
Se il valore complessivo dei fringe benefit supera anche di un solo euro il limite previsto, l’intero importo diventa imponibile ai fini fiscali e contributivi, non soltanto la parte eccedente.
È quindi opportuno che le PMI tengano sotto controllo le erogazioni durante l’anno, considerando anche eventuali benefit riconosciuti da precedenti datori di lavoro, quando comunicati dal dipendente.
Fringe benefit e bonus affitto: cosa cambia nel 2026
Nel 2026 non è stata prorogata la specifica agevolazione introdotta per il 2025 a favore dei lavoratori neoassunti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro.
Il regime agevolato per il rimborso dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dell’abitazione resta quindi applicabile ai lavoratori assunti nel 2025, per il periodo agevolato previsto dalla norma, pari a due anni dall’assunzione.
Scadenze e conguaglio: attenzione al 12 gennaio 2027
Per la gestione dei fringe benefit 2026 si applica il principio di cassa allargato: i beni e i servizi messi a disposizione dei dipendenti entro il 12 gennaio 2027 si considerano percepiti nel periodo d’imposta 2026.
Le imprese devono quindi considerare anche le erogazioni effettuate nei primi giorni del 2027.
Particolare attenzione va riservata al conguaglio di fine anno. Se emerge il superamento della soglia, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero valore dei benefit, recuperando le imposte e i contributi dovuti.
Fringe benefit e welfare aziendale: quali differenze?
Per le PMI è importante distinguere i fringe benefit dai servizi di welfare aziendale previsti dall’articolo 51, comma 2, del TUIR.
I fringe benefit sono soggetti ai limiti di esenzione di 1.000 o 2.000 euro, mentre alcune prestazioni di welfare aziendale possono essere escluse dal reddito di lavoro dipendente senza un limite economico generale.
Per beneficiare di questo regime, tuttavia, i servizi devono rispettare specifici requisiti normativi e devono essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie omogenee, non come erogazioni individuali discrezionali.
La scelta tra fringe benefit e welfare aziendale deve quindi essere valutata in base alla tipologia di prestazione che l’impresa intende riconoscere.
Auto aziendali in uso promiscuo: le novità fiscali del 2026
Il trattamento fiscale delle auto aziendali concesse ai dipendenti anche per uso personale è stato oggetto di ulteriori modifiche con il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, secondo quanto riportato nel testo di riferimento.
Restano confermate le percentuali di determinazione del fringe benefit introdotte dal 2025, differenziate in base all’alimentazione del veicolo:
• 10% per le auto elettriche;
• 20% per le auto ibride plug-in;
• 50% per gli altri veicoli.
Il decreto introduce inoltre due maggiorazioni:
• 50% in più sul valore imponibile per i veicoli che hanno superato il quinto anno dalla prima immatricolazione;
• 5% in più sul valore del fringe benefit in presenza di accessori o allestimenti aggiuntivi non compresi nelle tabelle ACI e non pagati dal dipendente.
Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d’imposta 2026. Per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 resta previsto, fino al quinto anno dall’immatricolazione, il regime fiscale previgente, mentre la maggiorazione del 5% relativa agli accessori si applica comunque dal 2026.
Cosa devono fare le PMI
Per gestire correttamente i fringe benefit nel 2026, le imprese dovrebbero:
• verificare la soglia di esenzione applicabile a ciascun dipendente;
• acquisire la dichiarazione dei figli fiscalmente a carico, quando necessaria per applicare il limite di 2.000 euro;
• monitorare il valore complessivo di buoni, rimborsi e altri benefit riconosciuti;
• programmare le erogazioni entro la fine dell’anno, considerando la scadenza del 12 gennaio 2027;
• verificare il corretto trattamento fiscale delle auto aziendali in uso promiscuo;
• effettuare i controlli necessari in sede di conguaglio.
In sintesi: i fringe benefit rappresentano uno strumento utile per le PMI che vogliono integrare la retribuzione e migliorare il benessere dei dipendenti. La convenienza fiscale dipende però da una corretta pianificazione delle erogazioni e dal rispetto dei limiti previsti dall’articolo 51 del TUIR.
Riferimenti normativi: articolo 51 del TUIR; legge n. 207/2024; Legge di Bilancio 2026, n. 199/2025; D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148; circolare Agenzia delle Entrate n. 4/E del 2025.
Testi rielaborati con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale
