5 Agosto 2026
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha definito le modalità tecniche per autorizzare, caso per caso, la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) per gli aggregati prodotti da rifiuti con codici EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) non inclusi nel DM 127/2024.
Il percorso è stato introdotto con il Decreto n. 139/2026 del Dipartimento Sviluppo Sostenibile, che approva una relazione tecnica destinata alle autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni previste dall’articolo 184-ter del Dlgs 152/2006 (Codice dell’Ambiente).
La linea guida non modifica il DM 127/2024 e non amplia automaticamente l’elenco dei rifiuti ammessi. Stabilisce invece un metodo uniforme per dimostrare che il recupero degli aggregati non comporti rischi per ambiente e salute.
Quando è possibile l’autorizzazione End of Waste caso per caso
La procedura si applica quando:
• il rifiuto in ingresso ha un codice EER non presente nella Tabella 1 dell’Allegato 1 del DM 127/2024;
• l’aggregato prodotto è destinato agli utilizzi già previsti dal decreto, come rilevati, riempimenti, sottofondi stradali, piazzali e opere di consolidamento.
L’autorizzazione deve essere rilasciata dall’autorità competente con il parere obbligatorio e vincolante di ISPRA o dell’Agenzia regionale/provinciale per la protezione ambientale.
La procedura resta una soluzione residuale: può essere utilizzata solo in assenza di criteri End of Waste europei o nazionali specifici.
Nessuna estensione automatica dei rifiuti ammessi
La nuova linea guida chiarisce che l’autorizzazione caso per caso non può essere utilizzata per aggirare il DM 127/2024.
Non è quindi possibile:
• ampliare l’elenco dei codici EER tramite miscelazione di rifiuti ammessi e non ammessi;
• evitare il rispetto dei requisiti fissati dal decreto;
• ottenere la cessazione della qualifica di rifiuto per materiali esclusi da norme europee o nazionali.
Occorre distinguere tra un rifiuto non disciplinato dal DM 127/2024, valutabile caso per caso, e un rifiuto espressamente escluso, che non può ottenere l’autorizzazione.
Cosa deve dimostrare il richiedente
La domanda deve descrivere dettagliatamente:
• origine e caratteristiche del rifiuto;
• composizione chimica e presenza di eventuali contaminanti;
• comportamento alla lisciviazione;
• processo di recupero utilizzato;
• caratteristiche e destinazione d’uso dell’aggregato prodotto.
La verifica non deve limitarsi ai parametri indicati nel DM 127/2024, ma deve considerare anche eventuali sostanze aggiuntive legate alla provenienza del rifiuto e all’utilizzo finale.
Sono inoltre richiesti:
• controllo dei materiali in ingresso;
• tracciabilità dei carichi;
• separazione dei materiali non conformi;
• prevenzione delle miscelazioni accidentali.
Valutazione del rischio: si considera lo scenario più cautelativo
La valutazione sanitaria e ambientale deve essere effettuata secondo il principio della Reasonable Maximum Exposure, considerando lo scenario più prudenziale.
In particolare devono essere valutati:
• ingestione accidentale;
• contatto dermico;
• inalazione di polveri;
• possibile contaminazione delle acque superficiali e sotterranee.
Come scenario iniziale viene considerato l’utilizzo dell’aggregato in forma non legata, perché rappresenta la situazione con maggiore possibilità di esposizione.
Quando l’aggregato resta un rifiuto
L’aggregato non può ottenere la qualifica End of Waste se:
• supera i limiti previsti dal DM 127/2024 per parametri critici come benzene, etilbenzene, stirene, toluene, xilene, amianto, materiali galleggianti o frazioni estranee;
• non supera le verifiche ambientali e sanitarie previste.
In questi casi il materiale continua a essere gestito come rifiuto.
Per gli altri contaminanti deve essere effettuata una valutazione del rischio, verificando che il rapporto tra concentrazione prevista e concentrazione priva di effetti sia conforme ai limiti stabiliti.
Test di lisciviazione per gli aggregati riciclati: cosa sono e a cosa servono
Prima di autorizzare un aggregato riciclato come End of Waste (cioè non più considerato un rifiuto), non basta controllare il materiale solido: bisogna verificare anche quali sostanze può rilasciare quando viene a contatto con l’acqua.
Questa verifica si chiama test di lisciviazione e serve a capire se eventuali sostanze presenti nell’aggregato possono disperdersi nell’ambiente.
Le prove da effettuare cambiano in base all’utilizzo previsto del materiale:
• per gli aggregati utilizzati senza leganti (ad esempio come sottofondi o riempimenti) si applica la prova UNI EN 12457-2;
• per gli aggregati utilizzati solo all’interno di materiali legati (ad esempio inglobati in calcestruzzo o altri materiali) si applicano le prove UNI EN 15863 o UNI CEN/TS 15864.
Se dai test emerge che il rilascio di sostanze rientra nei limiti stabiliti dalla normativa, l’aggregato può essere considerato idoneo dal punto di vista ambientale e può essere utilizzato per gli impieghi autorizzati.
Quando l’aggregato diventa un prodotto
La qualifica End of Waste viene riconosciuta solo dopo il superamento positivo di tutte le verifiche.
L’autorizzazione deve indicare:
• gli utilizzi consentiti;
• eventuali limitazioni;
• condizioni operative da rispettare.
Dopo la cessazione della qualifica di rifiuto, l’aggregato diventa un prodotto e deve rispettare le norme tecniche e gli obblighi di conformità previsti per la specifica destinazione d’uso.
