15 Luglio 2026
L’articolo 95, comma 4, del TUIR consente una deduzione forfettaria di 59,65 euro al giorno per le trasferte in Italia e di 95,80 euro per quelle all’estero, in alternativa alla deduzione analitica delle spese.
La scorsa settimana l’Agenzia delle Entrate tramite la risposta n. 136/2026 ha chiarito che la deduzione forfettaria per le trasferte degli autisti nel settore dell’autotrasporto merci spetta solo se l’impresa sostiene effettivamente spese di trasferta.
Il chiarimento riguarda una società che non riconosceva agli autisti indennità di trasferta né rimborsi spese e chiedeva se potesse beneficiare ugualmente della deduzione. L’Agenzia ha risposto negativamente, precisando che il beneficio non spetta in assenza di un costo realmente sostenuto dall’impresa.
Quando la deduzione non spetta
La deduzione forfettaria è esclusa se l’azienda:
• non eroga indennità di trasferta;
• non riconosce rimborsi spese;
• non sostiene alcun costo legato alla trasferta.
In sintesi, per ottenere la deduzione forfettaria è indispensabile che l’impresa sostenga un’effettiva spesa collegata alla missione e non è sufficiente che l’autista effettui una trasferta fuori dal Comune.
