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DECRETO 81: IN VIGORE IL DECRETO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2017/2398

24 Giu 2020

Entra in vigore oggi il decreto legislativo 1 giugno 2020, n. 44 di attuazione della direttiva 2017/2398 relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi da agenti cancerogeni o mutageni.

Perché la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sia effettiva è necessario che per alcuni rischi, come ad esempio il rischio relativo all’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, ci sia una costante evoluzione delle conoscenze, delle norme e delle strategie di prevenzione.

 

Il decreto in oggetto recepisce la prima di varie direttive in materia di rischi cancerogeni (n. 2398/2017, n.                     130/2019, n. 983/2019) ed entra in vigore oggi 24 giugno 2020.

 

Le indicazioni della direttiva europea 2017/2398

La Direttiva 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 modifica la Direttiva (UE) 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

 

Si indica che i valori limite di esposizione professionale vincolanti, stabiliti sulla base delle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, la fattibilità economica, una valutazione approfondita dell’impatto socio-economico e la disponibilità di protocolli e tecniche di misurazione dell’esposizione sul luogo di lavoro, sono elementi importanti delle modalità generali di protezione dei lavoratori istituite dalle direttive.

Tuttavia i valori limite fissati dalla presente direttiva, come indicato nella premessa, “dovrebbero essere rivisti ove necessario alla luce delle informazioni disponibili, compresi i nuovi dati scientifici e tecnici e le migliori prassi, le tecniche e i protocolli basati su dati concreti per la misurazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro. Se possibile, tali informazioni dovrebbero includere dati sui rischi residui per la salute dei lavoratori e pareri del comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL) e       dell’ACSH”.

Si indica poi che in mancanza di dati coerenti sull’esposizione alle sostanze “è necessario proteggere i lavoratori esposti o a rischio di esposizione rendendo obbligatoria un’adeguata sorveglianza sanitaria. L’adeguata sorveglianza sanitaria dei lavoratori per i quali la valutazione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/37/CE rivela un rischio per la salute e per la sicurezza dovrebbe pertanto poter proseguire anche al termine dell’esposizione su indicazione del medico o dell’autorità responsabile della sorveglianza sanitaria”.

Per qualsiasi ulteriore delucidazione Vi invitiamo a contattare i nostri uffici al n. 0422 815 544.

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