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CREDITO IMPOSTA ADBLUE DEL 15%: AGGIORNATI I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

23 Nov 2022

Per mitigare gli effetti degli aumenti eccezionali del costo del gasolio, utilizzato come carburante, che le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi hanno subito in relazione ai costi dell’additivo AdBlue riferiti alla annualità 2022, la Direzione Generale per la Sicurezza stradale e l’Autotrasporto del MIMS con decreto dirigenziale n.446 del 25 ottobre 2022, ha reso note le modalità di erogazione delle risorse finanziarie di cui le stesse sono destinatarie.
Il decreto stabilisce che le risorse pari a 29.600.000 milioni sono destinate alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia iscritte al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.) e all’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi che esercitano, in via prevalente, l’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D, nonché Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V.
Le risorse stanziate sono assegnate alle imprese nella misura del 15% della spesa sostenuta nell’anno 2022 per l’acquisto del componente AdBlue impiegato in veicoli di categoria Euro V o superiore utilizzato nelle attività di trasporto merci per conto di terzi, al netto di imposta sul valore aggiunto e comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.
Il decreto sottolinea come il credito di imposta sia cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La presentazione delle istanze per richiedere il credito d’imposta avviene attraverso la piattaforma informatica dedicata che resterà fruibile fino alle ore 24,00 del 29 novembre 2022. In caso di esito negativo dell’istanza, sempre entro il predetto termine, potrà essere ripresentata una nuova istanza.
Durante il periodo di apertura della piattaforma, è possibile:
-inserire una istanza;
– inserire una nuova istanza in sostituzione della precedente solo nel caso in cui non risulti già accettata;
– inserire una nuova istanza in sostituzione della precedente a seguito di un esito negativo visualizzabile nell’area riservata.
Ogni sostituzione determina il riposizionamento cronologico nella graduatoria. I dati richiesti per l’inserimento dell’istanza sono tutti obbligatori.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati.
L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

TRASMISSIONE DI DATI
Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, acquisiti i dati delle istanze dall’Agenzia delle Accise, Dogane e dei monopoli attraverso misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, effettua la verifica sul R.N.A dell’importo concedibile alla singola impresa beneficiaria nei limiti previsti dalla sezione 2.1 del “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, sulla base dei dati trasmessi da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
All’esito di tali verifiche il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili emana un decreto (c.d. decreto di concessione) a seguito del quale poi provvede a registrare i singoli aiuti individuali sul RNA.
L’elenco definitivo delle imprese e degli importi riconosciuti viene quindi inviato dalla Direzione Generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione con il relativo importo del credito d’imposta concesso.
Con le stesse modalità sono comunicate all’Agenzia delle entrate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d’imposta concessi. L’Agenzia delle entrate trasmette al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con modalità telematiche e secondo termini definiti d’intesa, l’elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta, con i relativi importi.
Inoltre, nel decreto è sottolineata la facoltà del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di effettuare tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all’erogazione dei contributi e di procedere, in via di autotutela, con la revoca del relativo provvedimento di accoglimento e disporre in ordine alla restituzione all’entrata del bilancio dello Stato del contributo concesso, anche quando si accerti il cumulo o in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari.
Invitiamo chiunque desiderasse ricevere maggiori informazioni in merito a quanto sopraesposto a contattare i nostri uffici al n. 0422 815 544e selezionare l’interno n.2.

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