Con Risoluzione 31 agosto 2020, n. 48, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo, da indicare nel Mod. F24, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito di imposta per le commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici (art. 22, comma 1, D.L. n. 124/2019).

Il credito d’imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi dell’esercente, relativi all’anno di imposta precedente, non superino i 400.000 euro.

 

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