Con Risposta a interpello n 189 del 17 marzo l’Agenzia delle Entrate affronta un caso di esclusione relativo al credito di imposta 4.0, in particolare si prevede che non spetta la misura maggiorata del bonus in questione all’autoveicolo, nello specifico un autotelaio, necessario al funzionamento della betoniera.
La società istante intende acquistare un bene strumentale nuovo e in particolare un’autobetoniera o un’autobetoniera con pompa, composto di due parti:
• autotelaio targato;
• attrezzatura specifica montata su autotelaio (betoniera o betoniera con pompa).
L’istante fa presente che la betoniera rientra nella lista dei beni che possono beneficiare dell’iperammortamento di cui all’Allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232. e dichiara inoltre che la betoniera o betoniera con pompa è dotata di caratteristiche e sensoristica in grado di rispettare i requisiti 5+2 previsti dalla legge indicata.
Infine dichiara che sebbene il veicolo in argomento non possa usufruire del beneficio in quanto non rientrante espressamente in alcuna delle voci dell’Allegato A della legge 11 dicembre 2016, n.232, è dimostrabile che l’autotelaio, oltre ad essere un bene strumentale, si deve considerare un impianto assolutamente necessario alla realizzazione del prodotto e, pertanto, fruire del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 189, della Legge n.160 del 2019.
Ciò premesso domanda se l’acquisto del bene strumentale possa rientrare tra quelli indicati nell’Allegato A della legge n. 232 del 2016 di cui all’articolo 1, comma 189, della legge n. 160 del 2019 (Legge di Bilancio 2020) per fruizione dei benefici del credito d’imposta.
L’Agenzia fornisce parere contrario alla soluzione prospettata dal contribuente dopo aver richiesto supporto al MISE che ha risposto con Circolare prot. n. 388556 del 23.12.2020.
Sostanzialmente l’Agenzia afferma quanto segue:
• nell’ambito del primo gruppo di beni di cui all’allegato A, L. 232/2016 vanno ricondotte solamente le “macchine” come definite dall’articolo 2, lett. a), della c.d. “Direttiva Macchine” (“Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE”);
• devono considerarsi esclusi i beni qualificabili come veicoli ai sensi della Direttiva 46/2007/CE (Direttiva quadro per le disposizioni in materia di “omologazione dei veicoli a motore e dei 3 loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli”).
Pertanto le Entrate specificano che la misura maggiorata del bonus spetta solo alla betoniera e non all’“autoveicolo” che potrà beneficiare della misura ordinaria del credito d’imposta previsto per i beni diversi da quelli tecnologici.
L’agenzia specifica che la misura maggiorata del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali beni “industria 4.0” non può essere beneficiata in relazione al veicolo sul quale è installata una betoniera provvista dei requisiti per fruirne.
Ricordiamo infine che è stato riconosciuto un beneficio superiore ai beni “industria 4.0”, ossia quelli previsti nell’allegato A della L. 232/2016 che siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (nella sostanza si tratta di beni che sino al 2019 erano oggetto di iper ammortamento);